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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10550/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata in regime residenziale per ulteriori quattro mesi. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto che la perizia disposta dal Magistrato di sorveglianza di Pescara attestava l'assenza di segni e sintomi clinici indicativi di pericolosità sociale e quindi la cessazione delle esigenze di sicurezza. Sosteneva che il Tribunale aveva ignorato o travisato le conclusioni del CTU quando ha ritenuto non cessata la pericolosità, ricollegandola a una presunta mancata piena consapevolezza della patologia e al rischio di interruzione della terapia qualora il ricorrente lasciasse la struttura residenziale. Chiedeva almeno la rimozione dell'obbligo residenziale e l'ammissione alla libertà vigilata semplice.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice deve svolgere una valutazione autonoma della pericolosità sociale (art. 203 c.p.p.) tenendo conto non solo della perizia ma anche delle relazioni del CSM, dell'UEPE e della struttura residenziale. Pur riconoscendo l'assenza di sintomi clinici nella perizia, il Tribunale ha valutato congiuntamente le altre risultanze (scarsa consapevolezza della malattia, necessità di terapia sotto controllo, indicazioni del perito sull'affidamento al CSM) e ha legittimamente ritenuto sussistente il rischio concreto che il ricorrente interrompa la terapia, con conseguente riemersione della pericolosità. Per tali ragioni la proroga è stata ritenuta motivata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Definisce la nozione di pericolosità sociale e impone che la prognosi su rischio di recidiva sia valutata dal giudice, che deve compiere una valutazione autonoma pur tenendo conto dei dati peritali.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri (comportamentali e personali) da cui desumere il profilo della persona ai fini della valutazione della pericolosità e della personalizzazione delle misure.

  • art. 208 cod. pen.

    Norma collegata alla gestione delle misure di sicurezza (richiamata nel contesto del riesame della pericolosità e della decisione di proroga della misura).

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Procedura di riesame prevista per le misure di sicurezza, usata come riferimento per l'accertamento della persistenza della pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. a) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza o errata applicazione della legge; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

Massime di principio

  • La perizia psichiatrica è elemento importante ma non vincolante: il giudice ha il compito esclusivo di valutare la pericolosità sociale in modo autonomo, integrando i dati peritali con le relazioni di servizio sociale, CSM, UEPE e della struttura di accoglienza.
  • L'assenza di sintomi clinici nella perizia non determina automaticamente la cessazione della misura di sicurezza se vi sono indizi concreti di scarsa consapevolezza della malattia o di probabile interruzione della terapia.
  • La possibilità di conversione della misura (ad esempio eliminazione dell'obbligo residenziale) richiede prova convincente e documentata di capacità di autodeterminazione, continuità terapeutica e reti di supporto adeguate che riducano il rischio di recidiva.
  • Le valutazioni sulla pericolosità devono considerare non solo aspetti clinici ma anche parametri comportamentali e personali indicati dall'art.133 c.p.; la documentazione univoca che segnali necessità di controllo terapeutico giustifica misure restrittive temporanee.
  • In ricorsi analoghi la difesa dovrebbe puntare su evidenze oggettive e continuative di aderenza terapeutica, insight sulla malattia e piani concreti di assistenza territoriale per dimostrare la cessazione del rischio e ottenere misure meno restrittive.

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