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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27780/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani che aveva annullato il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro del 14/02/2024 ritenendolo intempestivo. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto mancante l'attestazione di deposito presso la Segreteria e non desumibile la data del provvedimento, mentre la Procura deduceva che dagli atti risultava una successiva trasmissione via PEC della convalida al difensore (tentativi di invio il 14/02/2024 alle 9:39 e trasmissione PEC il 16/02/2024 alle 8:14). La questione principale era se la convalida del PM fosse intervenuta nei termini perentori previsti dall'art. 355 c.2 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Procura. Ha ritenuto che il verbale di sequestro era stato depositato alle 12:30 del 13/02/2024 e che la convalida notificata via PEC alle 8:14 del 16/02/2024 era tardiva rispetto al termine perentorio delle quarantotto ore previsto dall'art. 355 c.2 c.p.p., con conseguente inefficacia della convalida. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il termine di quarantotto ore decorre dalla trasmissione del verbale al PM e non è possibile sommare i termini per ottenere novantasei ore. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non possono essere valutati documenti che non erano presenti nel fascicolo al momento della decisione impugnata (quindi il richiamo a un primo tentativo PEC non documentato nel fascicolo al tempo del riesame è inconferente). Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame è confermata e la convalida è stata considerata intempestiva, con gli effetti procedurali conseguenti (inefficacia del sequestro convalidato tardivamente).

Norme richiamate

  • art. 355 cod. proc. pen.

    "quarantotto ore successive"

    L'omessa convalida del sequestro da parte del PM entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla trasmissione del verbale al PM determina l'inefficacia della convalida; il termine decorre dalla trasmissione del verbale e non è possibile cumulare termini per raggiungere un diverso computo (non si arriva a 96 ore)

  • art. 585 c.4 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai limiti del giudizio di impugnazione e alla possibilità di introdurre motivi nuovi in appello rispetto ai documenti

  • art. 311 c.4 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di limiti alla produzione di documenti in sede di legittimità per le misure cautelari reali (richiamato dall'art. 325 c.3), evidenziando che in Cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi che modificano il contesto probatorio già valutato

  • art. 325 c.3 cod. proc. pen.

    Richiamo al divieto di produzione di documenti nuovi in sede di legittimità per le misure cautelari reali, nella misura in cui implica limitazioni analoghe nella valutazione dei documenti non presenti nel fascicolo al tempo della decisione impugnata

Massime di principio

  • La convalida del sequestro da parte del PM deve intervenire entro 48 ore dalla trasmissione del verbale al PM secondo art. 355 c.2 c.p.p.; il mancato rispetto di tale termine determina l'inefficacia della convalida.
  • Perché si computino correttamente i termini è essenziale la data certa di deposito/trasmissione del verbale: il termine decorre dalla effettiva trasmissione del verbale al PM (ai sensi dell'art. 355 c.1 e c.2).
  • Non è possibile sommatoria dei termini per ottenere un arco di tempo complessivo diverso (es. 96 ore); prevale l'interpretazione perentoria delle "quarantotto ore successive".
  • In sede di riesame e in Cassazione è essenziale che le prove documentali che attestano la tempestività siano già presenti nel fascicolo al momento della decisione impugnata: documenti prodotti ex post possono risultare inammissibili o inconferenti in legittimità.
  • La Procura ha l'onere operativo di garantire la formale e documentata tempestività degli atti di convalida (es. ricevute PEC valide e depositate) per difendere la validità del sequestro.
  • Nel dubbio sulla tempestività, il giudice tende a privilegiare la tutela delle garanzie procedurali dell'indagato: la mancata prova della tempestiva convalida porta all'annullamento della convalida stessa.

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