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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale prot. 0001789 del 26 gennaio 2026, unitamente al regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e, per uno dei ricorrenti, al Piano Antenne; è stato inoltre chiesto l'accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due imprese hanno impugnato, con ricorsi separati, il medesimo provvedimento del Comune di Diamante e gli atti comunali concernenti la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Uno dei ricorsi ha riguardato anche il regolamento comunale di localizzazione; l'altro, per la parte di interesse, il medesimo regolamento e il Piano Antenne. Nel secondo giudizio è stato altresì chiesto l'accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto delle domande di annullamento e cautelari.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi, ritenendo sussistente l'identità del provvedimento impugnato e dell'istanza che lo aveva occasionato. Ha ritenuto le esigenze cautelari dei ricorrenti favorevolmente apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ha disposto una misura cautelare sospensiva, ma ha fissato la discussione del merito al 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare la discussione del ricorso nel merito senza concedere una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando due ricorsi riguardano il medesimo provvedimento e la medesima istanza amministrativa presupposta, il giudice amministrativo può riunirli per ragioni di connessione e trattarli congiuntamente.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le esigenze cautelari siano apprezzabili ma possano essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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