Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973. Il giudice di merito aveva ritenuto che spettasse all’Ufficio dimostrare lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito. L’Agenzia ha invece sostenuto che, una volta individuate le somme versate sul conto corrente come riferibili al contribuente, opera la presunzione legale di disponibilità di maggior reddito e spetta al contribuente fornire la prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da C.G. e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la presunzione derivante dai versamenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti, non soltanto agli imprenditori o ai lavoratori autonomi. Poiché i versamenti erano stati riconosciuti come riferibili a C.G., spettava a quest’ultimo dimostrare che le somme erano già state dichiarate oppure che non costituivano reddito imponibile. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi

    I dati dei rapporti bancari possono fondare una presunzione relativa di maggiore disponibilità reddituale. In particolare, i versamenti bancari possono essere valorizzati nei confronti di tutti i contribuenti, i quali devono fornire la prova che le somme sono già state considerate nella dichiarazione oppure che non hanno rilevanza fiscale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 40 e 41

    Il richiamo a tali disposizioni conferma che l’utilizzabilità dei dati bancari non è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma riguarda le diverse categorie di contribuenti soggette ad accertamento.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. i

    L’Agenzia ha qualificato le somme, senza esservi obbligata, come reddito diverso derivante da attività di lavoro autonomo occasionale, priva del requisito dell’abitualità.

  • Codice di procedura civile, art. 330, comma 1

    La notificazione dell’impugnazione può essere effettuata presso il procuratore costituito, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, trattandosi di modalità alternative valide.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 2

    Un eventuale vizio di nullità della notificazione dell’impugnazione è sanato dalla costituzione della parte destinataria, con effetti retroattivi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    La presunzione dei maggiori compensi derivanti dai prelevamenti non opera nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo; resta invece ferma, secondo la sentenza, l’efficacia presuntiva dei versamenti nei confronti dei contribuenti.

Massime di principio

  • I versamenti bancari non giustificati possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria come presunzione relativa di reddito anche nei confronti di contribuenti che non esercitano abitualmente un’attività d’impresa o professionale.
  • Una volta dimostrata la riferibilità delle somme al contribuente, l’onere della prova si trasferisce su quest’ultimo: deve documentare l’origine non imponibile delle somme, la loro già avvenuta dichiarazione o la loro irrilevanza reddituale.
  • Non è necessariamente indispensabile che l’Ufficio dimostri in modo autonomo e completo quale specifica attività abbia prodotto le somme, se la presunzione bancaria è validamente applicabile e il contribuente non fornisce una spiegazione documentata.
  • La presunzione riguarda in particolare i versamenti; la disciplina dei prelevamenti è più limitata e, per i lavoratori autonomi, è stata esclusa dalla Corte costituzionale.
  • La riferibilità di operazioni effettuate su un conto intestato a un familiare può essere provata anche mediante dichiarazioni o altri elementi concreti, facendo ricadere sul contribuente l’onere di giustificare le movimentazioni.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività dell’imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.