Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1147/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 351 del 5 agosto 2024 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.251,30, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.706,90 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nonostante la richiesta di pagamento del 7 dicembre 2024 e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, quale commissario ad acta, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 828,00 oltre accessori, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ne ha disposto l’accoglimento in ragione dell’inerzia ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e ha previsto la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola secondo cui le spese dell’attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal TAR per porre a carico dell’amministrazione le spese dell’eventuale attività commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro, quando l’amministrazione obbligata rimanga inerte dopo la richiesta di pagamento e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva fase sostitutiva.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza deve compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla pronuncia, comprese, ove occorrenti, le modifiche di bilancio.
  • La regola che pone a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.