Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione delle società alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi della L. n. 197/2022, come modificata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata in ordinanza. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da una verifica doganale su operazioni di importazione eseguite nel 2014 per conto di una società importatrice da uno spedizioniere doganale. L'Ufficio aveva rilevato che nel valore dichiarato in dogana non era stato incluso l'importo corrisposto alla licenziante per l'utilizzo di marchi della casa madre estera, ritenendo conseguentemente dovuti maggiori dazi, maggiore IVA all'importazione e sanzioni. Le società avevano impugnato l'avviso di rettifica davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva poi accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando la pretesa sui dazi e annullando sanzioni e maggiore IVA. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso principale con due motivi e la società resistente spiegava controricorso e ricorso incidentale con dodici motivi. Tuttavia, nelle more, le società comunicarono di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, depositando la relativa documentazione e chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, applicata al caso concreto per ottenere l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento entro il termine previsto comporta la dichiarazione di estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
norma modificativa del regime della definizione agevolata richiamata dalla Corte nel ricostruire il quadro applicabile.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022
regolano il diniego della definizione agevolata, i relativi termini di impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
prevede l'efficacia estensiva della definizione perfezionata dal coobbligato in favore degli altri coobbligati.
Massime di principio
- Quando la parte produce la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e il pagamento dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata opera come causa estintiva speciale del processo e assorbe ogni ulteriore scrutinio sul merito dell'atto impositivo o delle censure formulate dalle parti.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
- Nei rapporti tributari con più coobbligati, la definizione perfezionata da uno può giovare anche agli altri nei limiti previsti dalla legge speciale.
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