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Sentenza

Sentenza n. 1714/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dal Questore di Torino, n. 2494/2024 del 18 dicembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente ovvero la sua conversione in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, susseguente o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e della conversione in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato due istanze: la prima, il 4 novembre 2023, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, e la seconda, il 2 dicembre 2023, per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’amministrazione, dopo avere comunicato che la conversione non poteva essere accolta perché il contratto di lavoro era scaduto e non era stato rinnovato, ha respinto entrambe le richieste. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 della legge n. 241/1990, 5, comma 9, 6, comma 1, e 22 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e l’eccesso di potere. In particolare, ha contestato che l’amministrazione avesse qualificato e trattato la domanda come mera istanza di conversione, senza valutare anche la richiesta di rinnovo del permesso per motivi di studio. Ha inoltre sostenuto di avere rinunciato alla domanda di conversione, insistendo per il rinnovo del titolo di studio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il termine previsto e che, se lo avesse rispettato, lo straniero avrebbe ottenuto la conversione del titolo. In ogni caso, anche prescindendo da tale rilievo e nonostante non fosse provata l’asserita rinuncia alla conversione, l’amministrazione era tenuta a esaminare entrambe le istanze e, quantomeno, a verificare la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il giudice ha richiamato l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che impone il rilascio, rinnovo o conversione entro sessanta giorni, ove sussistano i requisiti, anche per altro tipo di permesso previsto dalla legge. Ha inoltre considerato che dagli atti non emergeva una valutazione complessiva della posizione dello straniero, né l’amministrazione aveva chiarito in giudizio le ragioni del diniego, essendosi limitata a una costituzione formale. La Questura è stata quindi obbligata a riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e a concluderlo con un provvedimento espresso, congruamente motivato e rispettoso dei principi affermati nella sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra le norme dedotte come violate, in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

    L’amministrazione deve esaminare la domanda entro sessanta giorni e verificare, anche in relazione ad altro titolo previsto dalla legge, se sussistano i presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro, al ricorrere dei requisiti e prima della scadenza del titolo.

  • art. 22, commi 5 e 11, d.lgs. 286/1998

    Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, ... rilascia ... il nulla osta ... Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. ... La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

    Il termine procedimentale per il nulla osta e la disciplina della perdita del lavoro sono richiamati dal giudice per evidenziare la rilevanza del ritardo amministrativo e la necessità di una valutazione non meramente formalistica della posizione dello straniero.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999

    I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.

    Il rinnovo del permesso per studio deve essere valutato alla luce dei requisiti di profitto e degli ulteriori limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 39-bis.1 d.lgs. 286/1998

    ... richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

    La disciplina conferma la necessità di considerare la posizione dello straniero nel suo complesso e le possibili forme di permanenza e conversione collegate al percorso formativo completato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione alle controdeduzioni con cui il ricorrente avrebbe sostenuto di avere rinunciato alla richiesta di conversione.

Massime di principio

  • Quando uno straniero presenta contestualmente o in successione domande di rinnovo e di conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione non può arrestare l’esame alla sola qualificazione più sfavorevole della richiesta, ma deve valutare tutte le istanze e le possibili forme di titolo previste dalla legge, verificando in particolare la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso originario.
  • L’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 impone all’amministrazione di concludere il procedimento relativo al permesso di soggiorno entro sessanta giorni e di verificare, ove non siano integrati i requisiti per il titolo richiesto, la possibilità di rilasciare o rinnovare altro tipo di permesso previsto dal testo unico.
  • Il diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è illegittimo quando l’amministrazione non valuta la posizione dello straniero nella sua totalità, omettendo l’esame di una delle domande presentate e dei titoli alternativamente conseguibili.
  • In presenza di una carente valutazione amministrativa, il giudice amministrativo può annullare il diniego e imporre la riapertura del procedimento in contraddittorio con l’interessato, senza sostituirsi all’amministrazione nella verifica dei requisiti sostanziali, imponendo però l’adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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