Sentenza del 28/10/2015 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES/IRAP -Ravvedimento operoso -Pagamento imposta sostitutiva ex artt.172 e 176 TUIR - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato la dichiarazione integrativa il 30 settembre 2010, durante una verifica della Guardia di Finanza iniziata il 14 settembre 2010, compilando i quadri necessari per optare per l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 172 e 176 TUIR e versando nello stesso giorno la prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto tardivo il versamento, poiché la prima rata avrebbe dovuto essere pagata entro il 16 giugno 2010, o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione prevista. La società sosteneva che il pagamento tardivo potesse essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso, richiamando l'art. 13 del d.lgs. 472/1997 e la possibilità di emendare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998. In via ulteriore aveva contestato la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto asseritamente privo di legittima funzione dirigenziale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 8, del d.m. 25 luglio 2008 n. 188, l'opzione per l'imposta sostitutiva si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine previsto. Tale adempimento non è ravvedibile, perché non riguarda la rimozione di una violazione sanzionabile, ma l'esercizio discrezionale di un'opzione fiscale soggetta a termini decadenziali. Inoltre, il ravvedimento era comunque stato effettuato dopo l'inizio dell'attività ispettiva, circostanza ostativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997. La società è quindi decaduta dal regime sostitutivo e le quote di ammortamento sono state ritenute indeducibili, con conferma della rettifica del reddito. Il motivo aggiunto relativo alla sottoscrizione dell'avviso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con modalità non idonee e comunque ritenuto infondato. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articoli 172 e 176 TUIR
Prevedono, nel caso di operazioni straordinarie, il regime dell'imposta sostitutiva che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina attuativa.
Art. 1, commi 4 e 8, d.m. 25 luglio 2008 n. 188
L'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva [...] si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta.
Il pagamento della prima rata entro il termine previsto è elemento costitutivo dell'opzione e non un semplice adempimento formale. Il ritardo comporta la decadenza dal regime sostitutivo.
Art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Non possa farsi luogo a ravvedimento qualora siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Il ravvedimento operoso presuppone una violazione regolarizzabile e non può essere utilizzato, in ogni caso, dopo l'inizio di attività ispettive o accertative. Secondo la sentenza, non è applicabile per trasformare tardivamente una scelta opzionale decaduta.
Art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322
La possibilità di correggere o integrare la dichiarazione non supera i termini decadenziali previsti per il perfezionamento di un'opzione fiscale, quando il pagamento tempestivo costituisce requisito essenziale.
Art. 24, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
I motivi aggiunti nel processo tributario devono essere proposti secondo forme che assicurino la conoscenza e la possibilità di difesa della controparte; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
Art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal dirigente, purché la delega e la posizione del delegante rispettino i requisiti normativi.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale subordina l'accesso a un regime opzionale al pagamento tempestivo di una rata o al compimento di un adempimento entro un termine decadenziale, il pagamento tardivo normalmente non costituisce una violazione ravvedibile, ma comporta la perdita dell'opzione.
- La dichiarazione integrativa può correggere dati dichiarativi, ma non necessariamente può riaprire un'opzione ormai decaduta quando la legge collega il perfezionamento dell'opzione a un pagamento tempestivo.
- Il ravvedimento operoso è destinato a sanare violazioni sanzionabili e non può essere utilizzato per esercitare tardivamente una scelta fiscale discrezionale o per recuperare un beneficio non perfezionato nei termini.
- Prima di utilizzare il ravvedimento è necessario verificare sia l'esistenza di una violazione regolarizzabile sia l'assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento già iniziate.
- Le contestazioni relative alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento devono essere sollevate tempestivamente e con modalità processuali idonee a garantire il contraddittorio; motivi nuovi o irregolarmente introdotti possono essere dichiarati inammissibili.
- Per regimi fiscali opzionali collegati a operazioni straordinarie, occorre verificare con precisione termini, modalità dichiarative e scadenze di pagamento, poiché il mancato rispetto anche di uno degli adempimenti essenziali può determinare la decadenza dal beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21963 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21970 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21974 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21989 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21995 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →