Ordinanza n. 98/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Università degli Studi di -OMISSIS- inviato a mezzo Pec in data 30/3/2026 recante rigetto della richiesta di inserimento nella graduatoria “Erasmus+” della candidatura dello studente -OMISSIS-; - della qualificazione, presumibilmente adottata tramite procedura automatizzata, della domanda di candidatura del ricorrente al predetto bando Erasmus+ come “non confermata” e/o comunque della decisione di non prendere in considerazione la predetta domanda; - del bando Erasmus+ per l’assegnazione di borse di mobilità ai fini di studio per l’anno scolastico 2026/2027 nella parte in cui prevede che “l’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di candidatura nei modi e nei tempi stabiliti, né per eventuali interruzioni di rete né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso ivi espressamente, della graduatoria relativa al predetto Bando eventualmente formatasi nelle more della notifica del presente ricorso e comunque allo stato non conosciuta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda telematica di partecipazione alla selezione Erasmus+ e qualificazione della candidatura come non confermata
Esito
Favorevole al ricorrente (studente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente ha impugnato il rigetto della domanda di inserimento nella graduatoria Erasmus+ per l'anno scolastico 2026/2027, nonché la qualificazione automatizzata della candidatura come non confermata, la mancata considerazione della domanda e la clausola del bando con cui l'Università escludeva la propria responsabilità per il mancato ricevimento delle candidature dovuto, tra l'altro, a interruzioni di rete o fatti imputabili a terzi. Il ricorrente ha sostenuto di avere correttamente compilato la domanda, ma che l'inoltro non fosse andato a buon fine a causa di un malfunzionamento o sovraccarico del sistema telematico. L'Università ha rilevato che la domanda risultava non confermata e che, secondo una verifica interna dei log effettuata il 9 aprile 2026, dopo l'ultima modifica alle ore 17.24 non era stata eseguita l'operazione di conferma e inoltro. La verifica tecnica, tuttavia, non escludeva che l'omesso inoltro fosse stato causato dal sovraccarico del sistema verificatosi nel giorno e nell'ora della compilazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'Università sia responsabile degli eventuali malfunzionamenti del sistema telematico da essa adottato quando questi rendano impossibile l'inoltro tempestivo della domanda, indipendentemente dalla clausola di esonero della responsabilità contenuta nel bando. Nel caso concreto, l'Università non aveva escluso che il mancato inoltro fosse dipeso dal malfunzionamento o dal sovraccarico del sistema; inoltre, i log interni non erano sufficienti a escludere tale possibilità. In presenza di questo dubbio, il giudice ha valorizzato il favor partecipationis degli studenti a un'attività formativa qualificata come fondamentale, quale il soggiorno di studio presso altri Atenei europei. Ha quindi ordinato l'ammissione con riserva dello studente alla selezione e l'immissione nella relativa graduatoria, rinviando la trattazione di merito al 17 febbraio 2027 e disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. Ai fini del merito dovrà essere effettuata la notifica ai controinteressati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'amministrazione che gestisce una procedura selettiva mediante una piattaforma telematica è responsabile dei malfunzionamenti del sistema quando questi abbiano potuto impedire al privato l'inoltro tempestivo della domanda, anche se il bando contiene una clausola generale di esonero della responsabilità.
- In sede cautelare, quando l'amministrazione riconosca il verificarsi di problemi di sovraccarico del sistema e gli accertamenti tecnici interni non escludano che tali problemi abbiano impedito la conferma e l'inoltro della domanda, il dubbio sull'effettiva causa del mancato perfezionamento della candidatura può giustificare l'ammissione con riserva.
- Nelle procedure selettive universitarie, il favor partecipationis può orientare la tutela cautelare, soprattutto quando l'esclusione derivi da un possibile malfunzionamento della piattaforma amministrativa e l'ammissione non determini, allo stato, la definitiva attribuzione del beneficio.
- La clausola del bando che esclude la responsabilità dell'amministrazione per interruzioni o disfunzioni telematiche non può operare in modo assoluto quando il disservizio sia riconducibile al sistema informatico predisposto e gestito dall'amministrazione stessa.
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