Cassazione Penale, Ordinanza n. 14938/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e indeterminatezza, ritenendo violato l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. perché il motivo non specificava gli elementi della motivazione oggetto di critica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello che aveva già affermato la sua responsabilità penale. Il ricorrente deduceva, in termini generali, l'erroneità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo indeterminato e privo di specificità: non venivano indicati gli elementi concreti della motivazione censurati né le ragioni puntuali del dissenso, così da non consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una critica generica della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare quali passaggi argomentativi siano erronei o illogici.
- La specificità del motivo di ricorso impone al ricorrente di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione, così da consentire alla Corte di cassazione l'esercizio effettivo del controllo di legittimità.
- Quando il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione logicamente coerente, non è sufficiente una contestazione apodittica o indeterminata per ottenere la devoluzione della questione al giudice di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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