Sentenza del 28/10/2015 n. 21969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva recuperato e revocato un credito d'imposta di 27.888,67 euro, fruito nel 2002 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, concesso per l'incremento dell'occupazione derivante dall'assunzione a tempo indeterminato di sette dipendenti. La revoca era motivata dal mancato mantenimento dell'incremento occupazionale per il triennio previsto. Il contribuente ha sostenuto che l'atto fosse insufficientemente motivato e che la riduzione del personale fosse dipesa da cause estranee alla propria volontà, in particolare dalla grave crisi del settore edilizio e dalla successiva cessazione o trasformazione dell'attività. In Cassazione ha inoltre contestato la validità della sentenza d'appello per la mancata sottoscrizione dell'estensore, l'insufficienza della motivazione e l'omessa pronuncia su uno dei motivi d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza, rilevando che essa era sottoscritta dal presidente e dal relatore e che non era stato dimostrato che l'estensore fosse una persona diversa dal relatore. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d'appello, non essendo impossibile individuare la ratio decidendi. Quanto all'omessa pronuncia sulla motivazione dell'atto impositivo, la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e ha comunque deciso la questione nel merito, affermando che l'atto era sufficientemente motivato: la valutazione delle cause non imputabili della riduzione dell'organico attiene alla fondatezza della pretesa e alla prova, non alla motivazione dell'avviso. Infine, ha giudicato inammissibile o infondato il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove relative alla crisi aziendale e alla prosecuzione dell'attività in forma societaria. Il recupero del credito è quindi rimasto confermato. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
Legge n. 449 del 1997, art. 4
Il credito d'imposta per l'incremento dei livelli occupazionali è subordinato non solo all'assunzione dei nuovi dipendenti, ma anche al mantenimento dell'incremento occupazionale per il periodo previsto dalla legge.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, inclusi i vizi relativi alla sottoscrizione, alla motivazione e all'omessa pronuncia.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, ma non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione complessiva delle prove.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede che la sentenza tributaria contenga gli elementi essenziali e una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Impongono una motivazione sufficiente della sentenza; il vizio sussiste solo quando le carenze siano così radicali da impedire di individuare la ragione della decisione.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione, quando accerta un'omessa pronuncia ma non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito senza rinvio.
Art. 111, comma 2, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo sostiene la possibilità per la Cassazione di evitare un rinvio inutile quando la questione può essere definita direttamente.
Massime di principio
- Per i crediti d'imposta collegati all'incremento occupazionale, il mancato mantenimento dell'incremento per il periodo prescritto può comportare la revoca in modo oggettivo, anche se la riduzione del personale non dipende dalla volontà del datore di lavoro.
- La crisi economica, la cessazione dell'impresa o il trasferimento dell'attività non escludono automaticamente la revoca: il contribuente deve dimostrare concretamente che ricorrono condizioni giuridicamente rilevanti e previste dalla disciplina applicabile.
- La contestazione della motivazione dell'avviso deve essere distinta dalla contestazione della fondatezza della pretesa. Se l'atto indica il beneficio recuperato, la violazione contestata e il presupposto della revoca, la motivazione può essere sufficiente; le ragioni economiche della riduzione dell'organico riguardano invece principalmente la prova nel merito.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle dichiarazioni e dei documenti già esaminati dai giudici di merito. Occorre individuare un effettivo errore di diritto, un'omissione decisiva o una motivazione radicalmente incomprensibile.
- Un motivo di omessa pronuncia deve indicare con precisione quale domanda o eccezione sia stata proposta, in quale atto e in quale specifico motivo d'appello sia stata riproposta; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La mancata indicazione formale dell'estensore non determina automaticamente la nullità della sentenza se risulta che la decisione è sottoscritta dal presidente e dal relatore e non viene provato che l'estensore fosse un componente diverso del collegio.
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