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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06627/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino alla pena di due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta societaria distrattiva e documentale. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando l'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 223, commi 1 e 2, l. fall., nonché il difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e, in particolare, dell'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente spiegato il dolo specifico per la bancarotta documentale e il dolo relativo alla condotta distrattiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero in modo generico e meramente apparente censure già esaminate e disattese in appello, mirando in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non specifiche, perché consistenti nella pedissequa reiterazione dei motivi di appello, e comunque versate in fatto, poiché sollecitavano una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza di merito era congrua e immune da vizi logici e giuridici. Sul piano del dolo, ha richiamato l'orientamento secondo cui, per la bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico può essere desunto anche in via logica da condotte distrattive plurime, mentre per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è richiesto il solo dolo generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    È richiamato quale parametro del dedotto vizio di motivazione nel ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che le doglianze non sono deducibili perché generiche e volte a una rivalutazione del fatto.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall.

    Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata all'imputato.

  • art. 223, commi 1 e 2, l. fall.

    Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta societaria, in rapporto alla responsabilità dell'imputato per i fatti di distrazione e irregolare tenuta della contabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza reale confronto critico, dei motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello, poiché tali doglianze sono solo apparenti e non specifiche.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo il controllo sulla presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico può essere desunto da circostanze concrete, tra cui la condotta distrattiva e il rapporto del fallito con la vita economica dell'impresa; non è necessario che la prova derivi solo dalla scomparsa dei libri contabili.
  • Una volta accertate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito può logicamente ricollegare all'irregolare tenuta o omissione della contabilità la funzione di occultamento o dissimulazione degli atti depauperativi.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è richiesto il dolo generico, sicché è manifestamente infondata la censura che pretenda la prova del dolo specifico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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