Cassazione Penale, Sentenza n. 17798/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24/09/2022. Il ricorrente chiedeva la liberazione anticipata per i semestri 5/1/2013-5/7/2013 e 5/1/2014-5/7/2014. Si assumeva violazione dell'art. 54 Ord. pen. e dell'art. 27 Cost. e vizio di motivazione: in particolare si sosteneva che le condotte associative per cui era stato condannato si erano interrotte nel gennaio 2014 in concomitanza con l'inizio della collaborazione con la giustizia, e dunque non potevano essere fatte gravare sui semestri per i quali si richiedeva il beneficio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia avesse correttamente applicato l'art. 54 Ord. pen. e motivato congruamente il diniego, considerando l'elevato disvalore dei reati (art. 416-bis c.p. e art. 74 T.U. stupefacenti) e la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli (24/09/2018) corroborata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori. La Corte ha condiviso che tali fatti sintomatici, riferiti a un arco temporale esteso (2006-2014), possono incidere negativamente anche sui semestri contigui e giustificare il diniego della liberazione anticipata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
La valutazione della condotta del detenuto, sebbene normalmente frazionata per semestre, può tener conto di fatti sintomatici gravi riferiti a un arco temporale più ampio; tali fatti possono giustificare il diniego della liberazione anticipata se indicano l'assenza di piena partecipazione all'opera di rieducazione.
art. 416-bis cod. pen.
I reati associativi di elevato disvalore, per i quali il ricorrente è stato condannato e di cui lo stesso ha in parte ammesso la responsabilità, sono stati considerati sintomatici della mancata rieducazione e ostativi al beneficio.
art. 74 T.U. stupefacenti
I reati connessi agli stupefacenti, nella misura in cui sono stati valutati come parte del quadro criminoso complessivo, hanno contribuito a indicare un elevato disvalore delle condotte.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, non è risultato violato: la decisione è stata ritenuta conforme ai principi di rieducazione e proporzionalità sanciti dalla Costituzione.
Giurisprudenza di legittimità (principio consolidato, Sez.1 n. 983 del 22/11/2011, Palamara)
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01
Confermato il principio secondo cui la valutazione semestrale della condotta può estendersi negativamente anche ai semestri contigui quando il detenuto abbia posto in essere comportamenti particolarmente gravi che fanno presumere la mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. è discrezionale ma richiede motivazione; il giudice può considerare fatti sintomatici riferiti a periodi più estesi quando il disvalore è particolarmente elevato.
- La mera asserzione che la condotta si sia interrotta non è sufficiente: il detenuto deve fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva interruzione dell'attività criminosa e l'efficacia della collaborazione con la giustizia.
- Le ammissioni di responsabilità e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono rafforzare la valutazione negativa sulla rieducazione e ostare al riconoscimento del beneficio.
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rivalutazione completa del merito: bisogna individuare profili di illegittimità giuridica o carenza motivazionale, non offrire una nuova valutazione dei fatti già ponderati dal giudice di merito.
- Quando i fatti criminosi mostrano un elevato disvalore, il loro effetto può ricadere su semestri contigui rispetto a quelli per i quali si richiede il beneficio, giustificando la deroga alla valutazione strettamente frazionata.
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