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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11138/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado a mesi otto di reclusione per cessione di sostanza stupefacente in concorso, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione nella valutazione delle prove a suo carico. In particolare, ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'altra concorrente nell'immediatezza dei fatti, la quale avrebbe attribuito a sé sola la responsabilità della cessione dell'hashish all'acquirente, affermando di aver consegnato il denaro, di avere in casa altra sostanza dello stesso tipo e di aver ceduto lo stupefacente a titolo di cortesia. La difesa, quindi, mirava a una diversa lettura del compendio probatorio e a escludere il coinvolgimento dell'imputato nella vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello e che il motivo sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre qualificato il caso come "doppia conforme", consentendo la lettura congiunta delle sentenze di merito, entrambe concordi nella valutazione delle prove. In ogni caso, ha ritenuto non illogica la valutazione di inattendibilità della versione resa dalla coimputata, poiché smentita dalle dichiarazioni dell'acquirente, il quale aveva indicato l'imputato come soggetto contattato telefonicamente per acquistare lo stupefacente e come effettivo cedente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del medesimo decreto

    integra il reato contestato di cessione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità, sulla base della condotta di vendita di hashish in concorso con altra persona.

  • art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990

    senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del medesimo decreto

    richiamato come fonte dell'autorizzazione mancante, la cui assenza rende illecita la cessione della sostanza stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue ... l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma ... in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    non è espressamente citato, ma il provvedimento qualifica il ricorso come inammissibile per doglianze reiterative e richieste di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, quando esso miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Nel caso di "doppia conforme", le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, purché la sentenza d'appello richiami quella di primo grado e le due decisioni adottino criteri valutativi sostanzialmente coincidenti.
  • La valutazione di inattendibilità di una dichiarazione autoaccusatoria di un coimputato è logicamente sostenibile quando essa risulti specificamente smentita dalle dichiarazioni dell'acquirente e non emergano elementi che facciano ipotizzare un movente calunniatorio nei confronti dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle prove, se la motivazione impugnata è non illogica e coerente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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