Cassazione Penale, Sentenza n. 24855/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato per difetto del mandato specifico ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che nel giudizio di primo grado l'imputato era comparso e non era stato giudicato in assenza; inoltre aveva già eletto domicilio in occasione della perquisizione domiciliare, circostanza risultante anche dalla sentenza di primo grado. Il ricorso richiama anche l'errore contenuto nell'epigrafe della sentenza di primo grado, che indicava impropriamente l'imputato come 'libero, assente' invece che 'libero non comparso'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulla non applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. al caso concreto. Dall'esame diretto degli atti processuali è emerso che il giudizio di primo grado si era svolto con la presenza dell'imputato, come attestato dai verbali di udienza e dalla sentenza del Tribunale; conseguentemente, l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza dello specifico mandato ad impugnare è stata annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, è richiesto solo quando l'imputato sia stato giudicato in assenza nel primo grado; se il processo si è celebrato con la presenza dell'imputato, la previsione non si applica.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
In presenza di un error in procedendo dedotto con il ricorso per cassazione, la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti processuali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il riferimento al vizio di motivazione non consente, di regola, l'accesso diretto agli atti processuali, diversamente da quanto avviene per l'error in procedendo.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
Massime di principio
- La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dello specifico mandato ad impugnare presuppone rigorosamente che il primo grado si sia svolto in assenza dell'imputato; in mancanza di tale presupposto, non può essere opposta.
- Per stabilire se ricorra il giudizio in assenza o la presenza dell'imputato, il giudice di legittimità può verificare direttamente i verbali e gli atti processuali quando sia denunciato un error in procedendo.
- Un'erronea indicazione nell'epigrafe della sentenza di primo grado non è decisiva se gli atti del processo dimostrano in modo univoco la presenza dell'imputato all'udienza.
- La presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado esclude l'applicazione delle formalità speciali previste per l'impugnazione dei processi celebrati in assenza.
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