Cassazione Civile, Ordinanza n. 27671/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato una denuncia di accatastamento DOCFA per un’unità immobiliare sita in Napoli, indicando la categoria C/1, classe 15, con una certa rendita catastale. L’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento rettificando il classamento e attribuendo una rendita più elevata. La società aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, il difetto di motivazione dell’avviso, l’assenza di sopralluogo e l’erroneità del classamento rispetto ad immobili simili. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo l’atto privo di adeguata motivazione e, inoltre, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato i presupposti della variazione di classamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato interno, perché la CTR avrebbe pronunciato sul vizio di motivazione non devoluto, dato che la statuizione sul punto della sentenza di primo grado non era stata impugnata incidentemente dalla società; (2) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti catastali e sulla procedura DOCFA, sostenendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato con l’indicazione degli elementi oggettivi del classamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato il difetto di motivazione dell’avviso; dall’altro l’insufficiente dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dei presupposti tecnici e fattuali della variazione di classamento e della nuova rendita. Poiché l’Agenzia non ha censurato in modo idoneo entrambe le rationes, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella sostanza per la ratio non censurata, pur con dispositivo finale di rigetto. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle questioni non accolte, mentre la parte soccombente deve impugnare specificamente le statuizioni sfavorevoli, altrimenti si forma il giudicato interno. Le spese sono state poste a carico della soccombente.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non fa venir meno lo ius postulandi fino alla sostituzione con altro procuratore comunicata ufficialmente.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute dalle parti; la pronuncia ultra o extra petita integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 324 c.p.c.
Il mancato impugnazione di una autonoma statuizione di primo grado determina la formazione del giudicato interno su tale capo.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno consolida definitivamente la statuizione non impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto quando vi sia violazione dell’art. 112 c.p.c. o formazione di giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale sulla motivazione e sul procedimento di accertamento catastale.
art. 7 L. 212/2000
L’atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa, ma la Corte dichiara inammissibile la censura perché colpisce una sola delle rationes decidendi.
art. 2 D.L. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993
Costituisce la base normativa del classamento catastale e della rettifica della rendita nel procedimento contestato.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA; la Corte richiama il tema della motivazione dell’avviso emesso all’esito di tale procedura.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti della rideterminazione della rendita e del classamento incombe sull’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificarne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- Nel giudizio tributario, la parte che intenda rimuovere una statuizione sfavorevole di primo grado deve proporre appello incidentale o comunque devolvere espressamente la questione; in difetto, il relativo capo passa in giudicato interno.
- La motivazione dell’avviso catastale emesso a seguito di procedura DOCFA deve comunque consentire di comprendere l’iter valutativo seguito dall’Ufficio; tuttavia la censura sulla motivazione non è decisiva se permane autonoma una diversa ratio di rigetto non impugnata.
- In materia di rettifica del classamento e della rendita catastale, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare i presupposti tecnici e fattuali della variazione; non basta la mera affermazione della maggiore correttezza del nuovo classamento.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. per pronuncia su questione coperta da giudicato interno non consente l’accoglimento del ricorso se esiste un’altra autonoma ratio decidendi non aggredita.
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