Ordinanza n. 110/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Giudizio n. 4849 del 12/02/2026 (identificato con Prot. n. 25/493693 del 15/12/2025), emesso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR-VIA) della Regione Abruzzo, notificato a mezzo PEC in data 16/02/2026 (prot. n. 63145/26), con cui sono state irrogate nei confronti della società ricorrente due sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 55.000,00, ai sensi dell'art. 29, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, la nota prot. n. 63145/26 del 16/02/2026 del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, il Giudizio CCR-VIA n. 4704 del 30/09/2025 e i verbali ispettivi richiamati nel provvedimento impugnato; E PER LA CONSEGUENTE declaratoria di illegittimità delle sanzioni irrogate e, per l'effetto, l'annullamento delle stesse; in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; la condanna della Regione Abruzzo alla restituzione della somma di € 35.000,00, versata dalla ricorrente con riserva di ripetizione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio del CCR-VIA recante due sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 55.000 euro ai sensi dell'art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. 152/2006
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale con cui le sono state irrogate due sanzioni amministrative pecuniarie, deducendo l'illegittimità delle sanzioni e chiedendone, previa sospensione cautelare, l'annullamento. In via subordinata ha domandato la rideterminazione degli importi secondo proporzionalità e adeguatezza, nonché la restituzione di 35.000 euro già versati con riserva, oltre interessi legali. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità delle sanzioni o sulle domande di annullamento, rideterminazione e restituzione, che restano estranee alla decisione cautelare. La rinuncia è stata recepita in applicazione del principio dispositivo che regola il processo amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura del provvedimento.
Norme richiamate
art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. 152/2006
due sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 55.000,00
Norma indicata quale base legale delle sanzioni impugnate; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; non è stato applicato mediante una valutazione dei presupposti cautelari, essendo intervenuta la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia a un'istanza cautelare deve essere recepita dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo, senza necessità di esaminare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare definisce la relativa fase incidentale, ma non comporta una decisione sul merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.
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