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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24965/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di pagamento nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile in solido del mancato versamento dell’accisa da parte del titolare di un deposito fiscale, sul presupposto che avesse concorso nello svincolo irregolare di prodotti alcolici. Il ricorrente aveva impugnato l’atto, ma sia in primo grado sia in appello era rimasto soccombente. In cassazione ha dedotto: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello, per non avere il giudice spiegato le ragioni dell’esistenza dello svincolo irregolare e della responsabilità solidale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle accise, per avere ritenuto provati sia lo svincolo irregolare sia il ruolo compartecipe del ricorrente; 3) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione di legge, con riferimento alla mancata prova delle condotte ascritte e alla sua attività professionale di mediatore immobiliare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d’appello è stata censurata perché priva di un adeguato percorso argomentativo sul presupposto essenziale dello svincolo irregolare e perché gli elementi valorizzati per affermare la responsabilità solidale del ricorrente sono stati giudicati, da soli, non sufficienti a dimostrare una partecipazione consapevole all’evasione dell’accisa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, n. 3), 4) e 5)

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come norma processuale del contenzioso tributario

  • art. 136 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo in relazione all’obbligo di motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione e l’assolvimento dell’onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fiscale

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1995

    indicato come norma che disciplina l’esigibilità dell’accisa e individua i soggetti obbligati al pagamento, compresi i casi di svincolo irregolare e di responsabilità solidale

  • art. 7 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato per la regola sulla corresponsione dell’accisa in caso di irregolarità o infrazione nella circolazione di prodotti in regime sospensivo

  • art. 43 d.lgs. n. 504/1995

    richiamato nei motivi di ricorso insieme alle altre disposizioni sulle accise

  • art. 7 direttiva 2008/118/CE

    paragrafi 1 e 2, lett. a)

    utilizzato per definire il momento di esigibilità dell’accisa e il concetto di immissione in consumo, comprensivo dello svincolo anche irregolare

  • art. 8 direttiva 2008/118/CE

    paragrafo 1, lett. a), nn. i) e ii)

    richiamato per individuare i debitori dell’accisa, includendo chi svincola irregolarmente i prodotti e chi partecipa allo svincolo irregolare conoscendone o dovendone conoscere la natura irregolare

Massime di principio

  • Per affermare la responsabilità solidale di un soggetto nell’ambito dello svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa occorre accertare in modo specifico sia l’irregolarità dello svincolo sia una partecipazione consapevole del soggetto al meccanismo fraudolento.
  • La motivazione del giudice di merito è apparente quando non sviluppa il ragionamento logico-giuridico sul presupposto costitutivo della pretesa, limitandosi ad affermazioni apodittiche sul ruolo del contribuente.
  • Gli elementi fattuali valorizzati per desumere la compartecipazione all’evasione devono essere idonei, nel loro complesso, a dimostrare un contributo causale consapevole; indici meramente organizzativi o logistici, da soli, non bastano a fondare la responsabilità solidale.
  • Quando il ricorrente contesta la sufficienza e la rilevanza degli elementi probatori posti a base della decisione, la censura investe la correttezza giuridica della motivazione e dell’accertamento, non una mera richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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