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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 1170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - frode carosello - responsabilità del cessionario - consapevolezza della frode - non è necessaria - comportamento negligente - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento di responsabilità IVA in relazione a una frode c.d. "carosello"; si contestava al cessionario di aver indebitamente detratto/recuperato IVA in relazione a operazioni con soggetti piazzati nella catena fraudolenta. La questione verteva sulla necessità o meno della consapevolezza della frode da parte del cessionario per affermarne la responsabilità.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la responsabilità del cessionario non richiede la prova della sua consapevolezza nella frode, ma può basarsi sulla sua condotta negligente nel rapportarsi al fornitore senza verificare l'effettiva attività economica e il modello di business. L'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta assolta nell'onere probatorio dimostrando la connivenza o la colpevole ignoranza del cessionario; elementi probatori rilevanti sono stati l'ammontare degli ordini, le modalità di pagamento e la contestualità tra acquisti e vendite della stessa partita di merce. Di conseguenza il ricorso del cessionario è stato respinto e l'accertamento confermato.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 (normativa IVA) e giurisprudenza sulla responsabilità nelle frodi "carosello"

    La normativa IVA, letta alla luce della giurisprudenza, consente di affermare la responsabilità del soggetto che acquista beni nell'ambito di operazioni fraudolente quando manca la normale diligenza commerciale; non è necessario provare la consapevolezza della frode, è sufficiente dimostrare la connivenza o la colpevole ignoranza deducibile dagli elementi concreti dell'attività economica.

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario in un carosello IVA può fondarsi sulla negligenza: non è necessario provare che fosse consapevole della frode
  • Elementi indiziari rilevanti per dimostrare la colpevole ignoranza sono l'elevato ammontare degli ordini, modalità di pagamento anomale e la perfetta coincidenza temporale tra acquisto e successiva cessione della stessa partita di merce
  • L'Amministrazione deve provare la connivenza o la colpevole ignoranza, non necessariamente la partecipazione attiva alla frode da parte del cessionario
  • Per difendersi, il cessionario deve documentare la diligenza commerciale compiuta: verifiche sul fornitore, contratti, fatture coerenti, prova dell'effettiva utilità economica dell'operazione e sui canali di pagamento
  • In situazioni analoghe è prudente adottare una procedura di due diligence sui fornitori (verifica attività, struttura societaria, referenze, congruità dei prezzi) e conservare evidenze documentali delle verifiche

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