Sentenza del 27/10/2020 n. 1170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode carosello - responsabilità del cessionario - consapevolezza della frode - non è necessaria - comportamento negligente - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento di responsabilità IVA in relazione a una frode c.d. "carosello"; si contestava al cessionario di aver indebitamente detratto/recuperato IVA in relazione a operazioni con soggetti piazzati nella catena fraudolenta. La questione verteva sulla necessità o meno della consapevolezza della frode da parte del cessionario per affermarne la responsabilità.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la responsabilità del cessionario non richiede la prova della sua consapevolezza nella frode, ma può basarsi sulla sua condotta negligente nel rapportarsi al fornitore senza verificare l'effettiva attività economica e il modello di business. L'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta assolta nell'onere probatorio dimostrando la connivenza o la colpevole ignoranza del cessionario; elementi probatori rilevanti sono stati l'ammontare degli ordini, le modalità di pagamento e la contestualità tra acquisti e vendite della stessa partita di merce. Di conseguenza il ricorso del cessionario è stato respinto e l'accertamento confermato.
Norme richiamate
DPR 633/1972 (normativa IVA) e giurisprudenza sulla responsabilità nelle frodi "carosello"
La normativa IVA, letta alla luce della giurisprudenza, consente di affermare la responsabilità del soggetto che acquista beni nell'ambito di operazioni fraudolente quando manca la normale diligenza commerciale; non è necessario provare la consapevolezza della frode, è sufficiente dimostrare la connivenza o la colpevole ignoranza deducibile dagli elementi concreti dell'attività economica.
Massime di principio
- La responsabilità del cessionario in un carosello IVA può fondarsi sulla negligenza: non è necessario provare che fosse consapevole della frode
- Elementi indiziari rilevanti per dimostrare la colpevole ignoranza sono l'elevato ammontare degli ordini, modalità di pagamento anomale e la perfetta coincidenza temporale tra acquisto e successiva cessione della stessa partita di merce
- L'Amministrazione deve provare la connivenza o la colpevole ignoranza, non necessariamente la partecipazione attiva alla frode da parte del cessionario
- Per difendersi, il cessionario deve documentare la diligenza commerciale compiuta: verifiche sul fornitore, contratti, fatture coerenti, prova dell'effettiva utilità economica dell'operazione e sui canali di pagamento
- In situazioni analoghe è prudente adottare una procedura di due diligence sui fornitori (verifica attività, struttura societaria, referenze, congruità dei prezzi) e conservare evidenze documentali delle verifiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 67 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →