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Sentenza

Sentenza n. 4570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio e successivo rigetto dell’istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, motivato dall’Amministrazione sulla base di una situazione familiare ritenuta gravemente conflittuale e sintomatica di una prognosi sfavorevole circa il possibile uso illecito delle armi. Con motivi aggiunti era stato impugnato anche il rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando che l’archiviazione del procedimento penale originato da una notizia di reato non aveva eliminato il contesto familiare problematico posto a fondamento del giudizio di inaffidabilità. In appello sono stati dedotti error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. L’appellante ha contestato, in particolare, la ricostruzione della propria situazione familiare, sostenendo che dopo l’episodio del 16 aprile 2021 non si erano verificati ulteriori fatti e che il procedimento penale era stato archiviato per mancata proposizione della querela. È stata inoltre denunciata la mancata considerazione delle dichiarazioni raccolte tramite sommarie informazioni testimoniali e prodotte nel procedimento di riesame, nonché la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Infine, è stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che l’istruttoria privata avrebbe escluso una prognosi di possibile abuso delle armi. L’appellante ha chiesto anche l’assunzione testimoniale della compagna.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In materia di armi, il ritiro della licenza o il diniego del rinnovo sono legittimi quando l’Amministrazione valuti, in modo discrezionale ma non irragionevole, la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare possa utilizzare impropriamente le armi. Non sussiste un diritto assoluto al porto d’armi; nella ponderazione degli interessi prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone. Il giudice amministrativo deve esercitare un sindacato pieno e particolarmente penetrante, verificando la consistenza dei fatti, la correttezza dell’istruttoria e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi probabilistica, trattandosi di una misura preventiva e non sanzionatoria. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria e avesse adeguatamente illustrato l’iter logico-giuridico fondato sulla situazione familiare conflittuale e sul rischio di abuso delle armi. L’archiviazione del procedimento penale non ha fatto venir meno gli elementi autonomamente valutabili dall’autorità di pubblica sicurezza. Le dichiarazioni private non sono state ritenute idonee a superare il quadro istruttorio già valutato. L’istanza di assunzione testimoniale è stata respinta perché ininfluente ai fini della decisione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La disciplina delle autorizzazioni di polizia consente di negare o non rinnovare il titolo quando emergano elementi incompatibili con l’affidabilità del richiedente.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi possono fondarsi su una valutazione prognostica del pericolo di abuso delle armi e dell’inaffidabilità del richiedente.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando l’Amministrazione espone in modo sufficiente i fatti e l’iter logico-giuridico posti a fondamento della valutazione di inaffidabilità.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla memoria depositata dall’appellante.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto; il diniego o il mancato rinnovo della licenza sono legittimi quando l’autorità di pubblica sicurezza, sulla base di un’istruttoria adeguata, formuli una prognosi ragionevole di possibile abuso delle armi.
  • Accesi contrasti e dissidi familiari possono costituire, anche autonomamente, elementi idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità nella detenzione o nel porto delle armi, purché la valutazione amministrativa sia ancorata a fatti concreti e attuali.
  • La valutazione sul pericolo di abuso delle armi ha natura preventiva e probabilistica, non sanzionatoria; pertanto non richiede la certezza di un illecito futuro, ma una prognosi ragionevole fondata su elementi istruttori adeguati.
  • Il giudice amministrativo esercita un sindacato pieno e particolarmente penetrante sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, potendo verificare i fatti posti a fondamento dell’atto e la ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della prognosi amministrativa.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non elimina necessariamente gli autonomi elementi di fatto che l’autorità di pubblica sicurezza può valutare ai fini del giudizio preventivo di affidabilità nel porto e nella detenzione delle armi.
  • È legittimo respingere una richiesta di istruttoria testimoniale quando, alla luce dell’istruttoria amministrativa e degli atti già acquisiti, il mezzo risulti ininfluente ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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