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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27232/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagata)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale degli arresti domiciliari applicata dal GIP di Catanzaro a una donna indagata per favoreggiamento personale della latitanza di un soggetto sottoposto a misura cautelare per tentato omicidio. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza di riesame. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. In sintesi, ha sostenuto che il favoreggiamento non poteva desumersi da una mera relazione sentimentale o da una frequentazione, ma richiedeva un contributo concreto e funzionalmente orientato al mantenimento della latitanza; ha contestato che la consegna di denaro e i messaggi social fossero sufficienti a fondare i gravi indizi; ha inoltre invocato la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., allegando l’esistenza di una convivenza more uxorio con il latitante; infine ha escluso sia il pericolo di reiterazione, per l’occasionalità della condotta, sia il pericolo di inquinamento probatorio, poiché il decreto che dispone il giudizio era già stato emesso e le prove si sarebbero già cristallizzate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure dirette a contestare i gravi indizi di colpevolezza e l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p., perché risolventesi in una richiesta di rivalutazione del materiale indiziario e reiterative di deduzioni già respinte dal riesame. Ha invece ritenuto fondate le doglianze sulle esigenze cautelari: quanto al pericolo di reiterazione, ha rilevato che il giudice della cautela aveva motivato in modo generico e senza confrontarsi con la circostanza decisiva che il supporto era stato prestato in ragione del rapporto sentimentale con il latitante, rapporto ormai cessato per effetto dell’arresto; quanto al pericolo di inquinamento probatorio, ha escluso che possano rilevare condotte di mera occultazione dei contatti, uso di profili social fittizi o cancellazione delle conversazioni, poiché tali comportamenti non equivalgono a un concreto e attuale rischio di alterazione della prova, né può gravare sull’indagato un dovere di conservare elementi a proprio carico. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza impugnata sia quella genetica del GIP, disponendo l’immediata liberazione dell’indagata se non detenuta per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    indica il reato di favoreggiamento personale contestato, in relazione alla latitanza del destinatario dell’aiuto

  • art. 384 c.p.

    richiamato quale causa di non punibilità invocata dalla difesa; la Corte ne conferma il rigetto in sede di riesame perché la doglianza era meramente reiterativa e il giudice di merito aveva escluso la convivenza more uxorio

  • art. 125 c.p.p.

    norma evocata nel ricorso per censurare il difetto di motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per la misura cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    comma 1, lett. a); comma 1, lett. c)

    disciplinano le esigenze cautelari; la Corte ribadisce che richiedono concretezza, attualità e specificità, e che il pericolo di inquinamento probatorio deve consistere in un rischio effettivo di interferenza dell’indagato sulla prova

  • art. 291 c.p.p.

    richiamato per sottolineare che le esigenze cautelari probatorie operano anche come deroga alla regola dell’interrogatorio preventivo e richiedono una motivazione particolarmente stringente

  • art. 626 c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per le comunicazioni di competenza conseguenti all’immediata liberazione

  • art. 56 c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento al reato presupposto di tentato omicidio contestato al latitante

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia cautelare, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul materiale indiziario, ma può solo verificare che la motivazione del provvedimento sul quadro indiziario sia logica, coerente e rispettosa dei canoni giuridici di valutazione della prova.
  • In tema di favoreggiamento personale, la rilevanza penale presuppone un contributo concreto, specifico e funzionalmente orientato al mantenimento della latitanza o all’elusione delle indagini; non è sufficiente la mera frequentazione del latitante o una relazione sentimentale priva di apprezzabile materialità offensiva.
  • La causa di non punibilità ex art. 384 c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito motivi in modo puntuale sull’assenza dei presupposti fattuali, come la convivenza stabile more uxorio, e la relativa censura in cassazione non può tradursi in una nuova lettura del compendio probatorio.
  • Il pericolo di reiterazione del reato ai fini cautelari richiede una valutazione prognostica concreta e attuale, fondata su modalità della condotta, personalità dell’indagato e contesto, e non può essere affermato con formule generiche o per il solo rilievo di una precedente adesione al fatto.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio non coincide con il mero occultamento della propria condotta, con l’uso di cautele per non essere individuati o con la distruzione delle ordinarie tracce del reato; occorre invece il rischio concreto e attuale che l’indagato interferisca con l’acquisizione della prova o ne comprometta la genuinità.
  • Ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p., non basta il richiamo all’esistenza di indagini ancora in corso: il provvedimento cautelare deve indicare le specifiche esigenze probatorie, le indagini residue e le ragioni per cui la misura è necessaria e non surrogabile con strumenti meno invasivi.
  • La tutela del diritto di difesa e del principio nemo tenetur se detegere impedisce di trasformare in indice di inquinamento probatorio la semplice scelta dell’indagato di non agevolare la propria incriminazione o di non conservare elementi potenzialmente accusatori a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualePosizione di garanzia

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