Cassazione Penale, Sentenza n. 20398/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 125 comma 3 e art. 582 c.p.p.) per presunta omissione del Tribunale circa l'inammissibilita dell'impugnazione promossa dal P.M. per mancanza di indicazione di una delega specifica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274, 275, 125 comma 3 e 127 comma 2 c.p.p.) per avere il Tribunale fatto proprie in modo apodittico le ragioni della Procura senza considerare elementi di novita difensivi che attesterebbero l'assenza di attitudini al reato e di collegamenti con l'ambiente criminale. L'obiettivo era ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis c.p. e altri reati.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha ritenuto regolare e ammissibile l'impugnazione proposta dalla Procura, respingendo la critica relativa alla presunta omissione del Tribunale, e ha ritenuto il secondo motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che non e suo compito rivedere il merito o la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, ma solo verificare la legittimita e la congruita della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente la necessita della custodia cautelare evidenziando l'elevata pericolosita e la professionalita criminale del Fiorisi, la durata pluriennale dell'attivita delittuosa, il coinvolgimento di piu soggetti e il fatto che i reati erano stati commessi durante la liberta vigilata, elementi ritenuti sufficienti per preservare la custodia in carcere. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
presente nel testo come riferimento al reato contestato
indica l'accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte si limita a considerare tale contestazione tra gli elementi che giustificano la gravita degli indizi
art. 125 comma 3 c.p.p.
citato nei motivi di ricorso
utilizzato dal ricorrente per censurare presunte carenze formali dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto la questione infondata e ha ricordato che la mancata trattazione di motivi vaghi o generici non invalida l'atto impugnato
art. 582 c.p.p.
citato nei motivi di ricorso
richiamato dal ricorrente in tema di vizi di motivazione; la Corte ha verificato la sufficienza motivazionale dell'ordinanza impugnata e l'ha ritenuta congrua
art. 274 c.p.p.
citato nei motivi di ricorso
richiamato quale norma processuale relativa alle prove e alla loro valutazione; la Corte ha affermato il proprio limite a non riesaminare i fatti e le prove del merito
art. 275 c.p.p.
citato nei motivi di ricorso; richiamato anche il comma 3
norma che disciplina la custodia cautelare; la Corte ha confermato che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere puo permanere in presenza di pericolosita e rischio di recidiva, come valutato dal giudice del riesame
art. 127 comma 2 c.p.p.
citato nei motivi di ricorso
riferimento normativo concernente i poteri del giudice e l'esame delle esigenze cautelari; la Corte ha ribadito che la valutazione rimane di competenza del giudice del merito
art. 616 cod. proc. pen.
citato nella parte dispositiva
prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso e dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
citato nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria
disposizioni di esecuzione formali per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza; disposto di inviare l'atto agli uffici competenti
Giurisprudenza citata
sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760
richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare che la Corte non revoca una sentenza per mancato esame di motivi di appello vaghi/generici e per delimitare l'ambito del controllo di legittimita sulla motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo rivedere i fatti e le valutazioni probatorie tipiche del merito: il controllo e limitato alla legittimita e alla congruita formale della motivazione
- Un ricorso per cassazione contro una misura cautelare e destinato all'inammissibilita se le censure sono generiche, aspecifiche o manifestamente infondate e non indicano un vizio giuridico chiaro o una illogicita palese nella motivazione del giudice del merito
- L'impugnazione promossa dalla Procura e in linea di principio ammissibile se formalmente corretta; la mancata menzione di una delega specifica non produce automaticamente l'annullamento quando l'atto e nel complesso rituale
- Se il giudice del riesame motiva la necessita della custodia cautelare con elementi indicativi di pericolosita, recidiva o professionalita criminale, tali valutazioni difficilmente saranno rimesse in discussione in sede di legittimita
- Per avere successo in cassazione e necessario contestare specificamente l'insufficienza o l'illogicita della motivazione dimostrando che il giudice non ha considerato elementi decisivi o ha compiuto un errore di diritto; semplici opinioni contrarie non sono sufficienti
- Ricorsi ritenuti temerari o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende), quindi valutare attentamente la fondatezza delle censure prima della proposizione
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