Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24732/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio al 97% di una società di capitali a ristretta base sociale, in relazione a maggiori redditi di partecipazione derivanti dall'accertamento di ricavi non dichiarati in capo alla società per l'anno d'imposta 2004. In primo grado il contribuente aveva ottenuto un accoglimento parziale, anche in ragione dell'esito del giudizio promosso dalla società contro il proprio avviso di accertamento; la C.T.R., invece, accolse l'appello dell'Ufficio e confermò l'atto impositivo. In cassazione il contribuente dedusse due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla società; 2) violazione dell'art. 83 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili derivanti dal maggior reddito accertato in capo alla società, nonché l'assenza di prova della concreta percezione degli utili da parte del socio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudizio relativo alla società si era già concluso con rigetto del ricorso della società stessa; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, ribadendo che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci, salva prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo è stata ritenuta applicabile, in materia tributaria, ai giudizi relativi al maggior reddito della società e al reddito di partecipazione del socio; tuttavia, nel caso concreto, la doglianza è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione del giudizio societario.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le norme del codice di procedura civile, compreso l'art. 295 c.p.c., si applicano al processo tributario in quanto compatibili.

  • art. 2727 c.c.

    Il maggior reddito accertato in capo alla società a ristretta base partecipativa costituisce fatto noto idoneo a fondare, in via presuntiva, il fatto ignoto della distribuzione degli utili ai soci.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è ammessa come presunzione semplice, purché il socio possa offrire prova contraria dell'accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi.

  • art. 83 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo corretta la ricostruzione presuntiva del maggior reddito di partecipazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, la pendenza separata del giudizio sulla società e di quello sul socio impone la sospensione del processo sul socio fino al passaggio in giudicato della decisione resa nei confronti della società, perché quest'ultima costituisce antecedente logico-giuridico della pretesa verso il socio.
  • L'accertamento di maggiori ricavi o maggior reddito in capo a una società a ristretta base sociale legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla natura o dalle modalità dell'accertamento societario.
  • La presunzione di distribuzione degli utili ai soci può essere superata soltanto mediante prova contraria del socio, che dimostri l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi da parte della società.
  • In presenza di una partecipazione sociale elevata e di un assetto societario ristretto, la distribuzione pro quota degli utili extracontabili costituisce un esito presuntivo coerente con la normale logica dei rapporti interni tra i soci.
  • Se il giudizio principale relativo alla società è già definito, la censura del socio sulla mancata sospensione del proprio processo può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.