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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35141/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, tramite unico difensore, impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 26/11/2020 contestando: (1) la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (violazione artt. 548, comma 3 c.p.p. e art. 15‑bis, comma 2 L. 67/2014 introdotto con L. 118/2014), con la conseguente illegittimità del giudizio d'appello; (2) specificamente per FRISARDI, la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto, essendo stata effettuata la notifica al difensore d'ufficio via PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., mentre secondo la difesa avrebbe dovuto essere prima rinnovato il tentativo al domicilio effettivamente abitato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sulla prima contestazione ha ritenuto che l'omessa notifica dell'estratto contumaciale costituisca una nullità a regime intermedio che va eccepita tempestivamente nelle fasi preliminari del giudizio di appello; non essendo stata sollevata in tempo la nullità si considera sanata. Sulla seconda censura relativa a FRISARDI ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., poiché il ricorrente aveva trasferito la dimora senza comunicare formalmente la variazione dell'indirizzo eletto; la giurisprudenza consente la notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza o difficoltà di individuazione del luogo. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.p., comma 3

    Disciplina la nullità dell'udienza e le conseguenze; la Corte ha interpretato l'omessa notifica dell'estratto contumaciale come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente in appello, altrimenti si considera sanata.

  • art. 15‑bis, comma 2, L. 67/2014 (introdotto con L. 118/2014)

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha valutato la questione alla stregua della giurisprudenza consolidata sull'effetto sanzionatorio della mancata notifica e sui termini di eccezione.

  • art. 544 c.p.p., comma 3

    Regola la notifica dell'avviso di deposito della sentenza; la Corte ha osservato che l'avviso di deposito era stato notificato e che l'impugnazione è stata proposta nei termini, il che rende inammissibile sollevare la nullità in sede di legittimità se non tempestivamente eccepita.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Prevede la possibilità di notificare gli atti al difensore quando non è possibile eseguire la notifica presso il domicilio dell'imputato; la Corte ha ritenuto corretta la notifica al difensore via PEC nel caso di Frisardi, data la mancata comunicazione del nuovo domicilio e la temporanea impossibilità di notificare al domicilio originario.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di nullità e notifiche inerenti il procedimento di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la censure in relazione a detta norma per le ragioni sopra esposte.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma relativa alla competenza e comunicazioni tra uffici giudiziari; evocata dalla difesa ma la Corte non ha ritenuto fondate le eccezioni mosse in base alla stessa.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma che disciplina le formalità della notificazione; la Corte ha distinto i casi in cui è necessaria una ricerca puntuale dell'imputato (art.157) da quelli in cui è sufficiente la notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o per colpa; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Norma sostanziale relativa al reato per cui gli imputati erano stati condannati in parte: la sentenza di merito aveva confermato le condanne per ricettazione per i capi A) e C) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo B) nei confronti di Frisardi.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'estratto contumaciale costituisce una nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente nelle fasi preliminari del giudizio di appello; se non sollevata in tempo viene considerata sanata e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.
  • La notifica al difensore (anche via PEC) ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è legittima quando la notifica al domicilio dichiarato non risulta eseguibile (temporanea assenza, difficoltà di individuazione, trasferimento non comunicato). Non è sempre richiesta una prova formale di irreperibilità dell'imputato.
  • Se l'imputato ha cambiato dimora senza aggiornare formalmente il domicilio eletto, il procedimento notificatorio al domicilio originario o al difensore può ritenersi regolare; la diligenza dell'imputato nel comunicare il nuovo domicilio è rilevante.
  • Le censure di nullità procedurali possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione se emergono come tardive o manifestamente infondate; ciò può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, a sanzioni (art.616 c.p.p.).
  • In contestazioni simili è cruciale che la difesa verifichi e sollevi tempestivamente le nullità nelle fasi procedurali competenti (fase preliminare d'appello) per non precluderne il sindacato successivo.

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