Cassazione Civile, Ordinanza n. 28117/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata per i redditi prodotti nel 2009 da un'avvocata. La Corte d'appello aveva ritenuto che i redditi dichiarati, inferiori alla soglia di euro 5.000,00 prevista per il lavoro autonomo occasionale, fossero indice della natura occasionale dell'attività libero-professionale; aveva inoltre rilevato che l'INPS, gravato dell'onere probatorio, non aveva offerto elementi concreti per dimostrare la natura abituale dell'attività. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003, sostenendo che l'obbligo contributivo sussisterebbe per il solo fatto dello svolgimento autonomo dell'attività professionale, indipendentemente dal superamento del limite reddituale, che riguarderebbe solo il lavoro occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando un precedente conforme secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è collegato all'esercizio abituale dell'attività professionale e non alla mera entità del reddito. La soglia di euro 5.000,00 rileva solo quando l'attività sia svolta in modo meramente occasionale. Ha inoltre osservato che la valutazione circa l'abitualità o occasionalità dell'attività è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato su presunzioni; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato i dati reddituali e l'INPS non aveva fornito prova contraria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina la gestione separata e l'obbligo contributivo dei professionisti e dei lavoratori autonomi
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata
art. 21, comma 8, L. 247/2010
richiamato nel quadro normativo sull'esercizio della professione forense
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
richiamato nel quadro normativo sull'obbligo di contribuzione alla gestione separata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il professionista non dipende automaticamente dal solo svolgimento di un'attività autonoma, ma richiede l'accertamento della sua abitualità.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 non è, di per sé, il criterio decisivo per l'insorgenza dell'obbligo contributivo del professionista abituale; essa rileva piuttosto nella diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale.
- L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato su elementi presuntivi, purché logicamente coerenti e non smentiti da prova contraria.
- Chi contesta l'insussistenza dell'obbligo contributivo deve offrire elementi idonei a scalfire la ricostruzione fattuale del giudice di merito, non potendo limitarsi ad affermare un automatismo tra esercizio della professione e iscrizione alla gestione separata.
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