Circolare n. 35 del 27/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento fiscale della "rivalsa degli agenti" nel settore assicurativo, ossia il diritto della compagnia di rivalersi sull'agente subentrante per l'indennità dovuta all'agente cessato. Il principio guida è quello di derivazione del reddito dal bilancio ex articolo 83 TUIR: poiché la normativa settoriale ISVAP impone che la parte soggetta a rivalsa sia contabilizzata tra le attività patrimoniali e non a conto economico, tale impostazione vale anche fiscalmente. Ne consegue che le somme soggette a rivalsa non sono imponibili né deducibili, mentre assume rilievo reddituale solo l'eventuale quota di indennità rimasta effettivamente a carico della compagnia e imputata a conto economico. La circolare richiama inoltre la risoluzione n. 168/E del 2005 e ribadisce che gli uffici dovranno attenersi alle istruzioni fornite.
Trattamento fiscale della rivalsa dell'agente subentrante nelle indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia e rivalsa dell'agente subentrante
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale della rivalsa esercitata dalle compagnie di assicurazione nei confronti dell'agente subentrante, in relazione all'indennità dovuta all'agente cessato ai sensi dell'articolo 1751 c.c. L'intervento nasce dalle richieste di parere pervenute all'Amministrazione e si concentra sul coordinamento tra regole contabili settoriali e disciplina tributaria.
Principio di derivazione dal bilancio ex articolo 83 TUIR
Il documento richiama anzitutto il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, sancito dall'articolo 83 del TUIR. Da ciò discende che il trattamento fiscale della fattispecie non può prescindere dalla corretta contabilizzazione dell'operazione secondo le regole applicabili al settore assicurativo. In assenza di una norma fiscale speciale che imponga una diversa rettifica del bilancio, l'impostazione contabile diventa determinante anche ai fini delle imposte.
Indicazioni contabili dell'ISVAP
La circolare dà rilievo alla nota ISVAP n. 32-09-000107 del 23 luglio 2009, nella quale si afferma che le indennità soggette a rivalsa devono essere imputate esclusivamente a conti di natura patrimoniale. Viene inoltre richiamato il Piano dei conti delle imprese di assicurazione, approvato con Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 e ora confluito nell'Allegato 9 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
In base a tali indicazioni:
- le indennità pagate agli agenti cessati e non ancora addebitate al nuovo agente, se effettivamente recuperabili tramite rivalsa, vanno iscritte alla voce F.IV.2 "Attività diverse" dell'attivo dello stato patrimoniale;
- la parte degli oneri per la cessazione del rapporto di agenzia non soggetta a rivalsa costituisce invece un costo e va rilevata nelle voci I.7.e) o II.8.e) "Altre spese di amministrazione" del conto economico;
- una volta subentrato il nuovo agente, il credito verso quest'ultimo per la rivalsa delle indennità corrisposte all'agente cessato va iscritto alla voce E.I.2 "Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti degli intermediari" dell'attivo dello stato patrimoniale.
Conseguenze civilistiche e fiscali
Sulla base delle raccomandazioni ISVAP, le somme erogate a titolo di indennità nella parte soggetta a rivalsa e gli importi corrisposti dall'agente subentrante hanno natura patrimoniale e non transitano nel conto economico. La circolare precisa che, se le somme erogate e quelle oggetto di rivalsa non si bilanciano, la compagnia deve imputare a conto economico solo la quota di indennità eccedente la parte recuperabile, che rappresenta l'effettivo costo rimasto a suo carico.
Sul piano tributario, poiché la disciplina fiscale di riferimento non contiene disposizioni che impongano una rettifica del dato di bilancio, gli elementi patrimoniali e i componenti di reddito devono essere assunti così come correttamente rappresentati in bilancio. Ne deriva la non imponibilità, come proventi, delle somme soggette a rivalsa e la loro non deducibilità come costi.
Coerenza con la prassi precedente
La circolare richiama la risoluzione n. 168/E del 25 novembre 2005, che, seppure per finalità differenti, aveva già evidenziato che, in presenza del diritto di rivalsa contrattualmente previsto dall'articolo 37 dell'Accordo nazionale agenti, l'impresa di assicurazione imputa a conto economico soltanto le quote di indennità di cessazione che restano effettivamente a suo carico. Poiché gli importi oggetto di rivalsa non rilevano civilisticamente come componenti di reddito, non si pone alcuna questione di rilevanza reddituale sul piano fiscale.
Conclusioni operative
In conclusione, ai fini della determinazione del reddito delle compagnie di assicurazione:
- la parte di indennità soggetta a rivalsa, essendo rilevata in voci dello stato patrimoniale, assume identica evidenza anche ai fini fiscali;
- la parte di indennità non soggetta a rivalsa, in quanto imputata a conto economico, rileva anche fiscalmente come componente reddituale.
La circolare si chiude con la disposizione alle Direzioni regionali e provinciali di vigilare sull'esatta osservanza delle istruzioni fornite dagli uffici.
Punti principali
Oggetto e finalità del chiarimento
La circolare interviene sul corretto trattamento fiscale della rivalsa operata dalle compagnie di assicurazione nei confronti dell'agente subentrante per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dovuta all'agente uscente.
Rilevanza della corretta contabilizzazione
Viene richiamato il principio di derivazione del reddito dal risultato di bilancio ex articolo 83 TUIR: il trattamento fiscale dipende dalla corretta rappresentazione contabile dell'operazione, conforme alle regole settoriali ISVAP.
Indicazioni contabili ISVAP
Le indennità soggette a rivalsa devono essere imputate a conti patrimoniali: le somme pagate all'agente cessato, se recuperabili tramite rivalsa, vanno nell'attivo patrimoniale; il credito verso l'agente subentrante va rilevato tra i crediti dell'attivo patrimoniale. La parte non soggetta a rivalsa costituisce invece costo e transita a conto economico.
Effetti fiscali della rivalsa
Poiché la disciplina fiscale non prevede rettifiche rispetto alla contabilizzazione ISVAP, gli importi soggetti a rivalsa assumono rilievo fiscale come elementi patrimoniali e non come componenti di reddito. Di conseguenza non sono imponibili come proventi né deducibili come costi.
Quota non soggetta a rivalsa
Solo l'eventuale eccedenza di indennità rimasta a carico della compagnia, non coperta dalla rivalsa, deve essere imputata a conto economico e rileva anche fiscalmente come costo.
Richiamo a precedenti di prassi
La circolare conferma l'impostazione già espressa nella risoluzione n. 168/E del 25 novembre 2005, secondo cui la compagnia rileva a conto economico solo le quote di indennità che restano effettivamente a suo carico.
Vigilanza sugli uffici
Le Direzioni regionali e provinciali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati dalla circolare siano applicati correttamente dagli uffici.
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