Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa all’IRPEF 2005 su somme percepite come prestazione pensionistica complementare erogata in capitale da un fondo integrativo al quale era iscritto dal 1969. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato, ritenendo che, in base all’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005, l’Ufficio non fosse più legittimato a riliquidare l’imposta sulle prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007 se entro tale data non era stata effettuata l’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte. L’Agenzia ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che la norma aveva solo reso non più utilizzabile il vecchio criterio di riliquidazione ex art. 20 TUIR, ma non aveva escluso ogni forma di riliquidazione; per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi continuava ad applicarsi il regime transitorio dei commi 5 e 7 dell’art. 23, con richiamo alla disciplina previgente e ai criteri indicati nella circolare 70/E del 2007. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni relative alla motivazione della cartella e all’illegittimità di interessi e sanzioni ex art. 10, comma 3, l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, aderendo all’orientamento già espresso in precedenti conformi. Ha affermato che, per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale anteriormente al 1° gennaio 2007 e per le quali, a tale data, non sia intervenuta l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, l’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 esclude la riliquidazione prevista dall’abrogato art. 20 TUIR. Nel caso concreto, essendo il contribuente un vecchio iscritto a un vecchio fondo, trovava applicazione il regime tributario transitorio di cui all’art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005 e non il nuovo regime agevolato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile sia per tardività della notificazione sia perché, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa su questioni assorbite è inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha preceduto l’emissione della cartella.
art. 20, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
norma previgente che prevedeva la riliquidazione dell’imposta sulle prestazioni pensionistiche complementari secondo l’aliquota media dei cinque anni precedenti; la Corte ne rileva l’abrogazione e l’inapplicabilità nel caso disciplinato dal regime transitorio.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005
secondo la Corte, per le prestazioni erogate in capitale prima del 1° gennaio 2007 e non ancora iscritte a ruolo per le maggiori imposte, esclude la riliquidazione ex art. 20 TUIR; per i vecchi iscritti a vecchi fondi mantiene applicabile il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006.
art. 21, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 252/2005
richiamato per l’abrogazione dell’art. 20 TUIR con decorrenza 1° gennaio 2007.
art. 1, comma 749, lett. a), L. n. 296/2006
norma che ha modificato la disciplina dell’abrogazione del precedente art. 20 TUIR.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta...
richiamato come nuovo regime di tassazione agevolata, ritenuto però non applicabile al caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base dei motivi del ricorso incidentale per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
richiamato per l’asserita omessa pronuncia su eccezioni del contribuente.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
invocato nel ricorso incidentale come parametro per contestare interessi e sanzioni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
utilizzato per disporre la cassazione con rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel quadro della tassazione separata delle prestazioni previdenziali secondo la giurisprudenza precedente.
art. 17 d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel quadro della tassazione separata delle prestazioni previdenziali secondo la giurisprudenza precedente.
art. 6 L. n. 482/1985
richiamato per la ritenuta del 12,50% sulla parte di rendimento nelle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000.
art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005
prevede per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data della L. n. 421/1992 l’applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 ai montanti maturati entro tale data.
Massime di principio
- Per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale prima del 1° gennaio 2007, la riliquidazione dell’imposta prevista dalla previgente disciplina non opera quando, alla stessa data, gli uffici finanziari non abbiano già iscritto a ruolo le maggiori imposte dovute.
- Il regime transitorio dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 non comporta il semplice venir meno di un criterio di calcolo, ma impone di verificare se il contribuente rientri tra i vecchi iscritti a vecchi fondi, nel qual caso resta applicabile la disciplina tributaria vigente al 31 dicembre 2006.
- Nel caso dei vecchi iscritti a vecchi fondi pensionistici integrativi, la tassazione delle prestazioni va ricostruita secondo il regime intertemporale previgente e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, distinguendo tra montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 e montanti maturati successivamente.
- Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile, poiché tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
- La tardiva notificazione del controricorso/ricorso incidentale oltre il termine di legge ne determina l’inammissibilità.
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