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Ordinanza

Ordinanza n. 389/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un immobile, sospensione immediata dei lavori, atti istruttori e, con motivi aggiunti, annullamento in autotutela di SCIA e segnalazione certificata di agibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza di demolizione n. 19 del 13 agosto 2025, la sospensione immediata dei lavori, la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti istruttori. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota comunale del 15 aprile 2026, recante l’annullamento in autotutela di alcune SCIA e della segnalazione certificata di agibilità relative all’immobile. Nella fase cautelare il periculum in mora è stato prospettato in relazione al rischio che il Comune adottasse un ulteriore atto repressivo e ai danni da deterioramento dell’immobile conseguenti alla paralisi del cantiere.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al pericolo di adozione di un nuovo atto repressivo, ha rilevato che il pregiudizio riguardava un provvedimento non ancora adottato e, quindi, non era attuale. Ha inoltre considerato che l’efficacia dell’ordinanza di demolizione era già stata sospesa da una precedente ordinanza cautelare. Quanto ai danni da deterioramento dell’immobile derivanti dal blocco del cantiere, il Tribunale ha ritenuto venuta meno l’attualità del pregiudizio, almeno fino all’udienza di merito già fissata, in ragione dell’avvenuto rilascio del nulla osta per la copertura temporanea. È stata comunque lasciata impregiudicata l’astratta risarcibilità di eventuali danni all’edificio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo all’attualità del pregiudizio prospettato.

Massime di principio

  • Il periculum in mora non può fondarsi sul rischio di adozione di un provvedimento amministrativo meramente eventuale e non ancora adottato, poiché il pregiudizio deve essere concreto e attuale.
  • La già intervenuta sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato esclude, nei limiti della sua portata, la necessità di una nuova misura cautelare diretta a neutralizzare gli stessi effetti.
  • Il rilascio di un nulla osta che consenta l’adozione di misure temporanee di protezione dell’immobile può far venir meno l’attualità del pregiudizio cautelare derivante dal deterioramento del bene, senza escludere in astratto la successiva risarcibilità dei danni eventualmente provati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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