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Sentenza

Sentenza n. 4600/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, liquidando le spese del primo grado in € 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano agito in primo grado per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese di lite in € 500,00 oltre accessori, motivando la riduzione con il carattere seriale e la natura della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che la somma liquidata fosse manifestamente inferiore ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 e non fosse adeguatamente motivata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha riconosciuto che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna la parte soccombente, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti rilevanti. L’abrogazione delle tariffe professionali ha escluso l’inderogabilità dei minimi, ma non ha eliminato il riferimento ai parametri ministeriali né il limite del divieto di liquidazioni meramente simboliche e non dignitose ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il mero richiamo al carattere seriale della controversia non era sufficiente a giustificare la liquidazione di € 500,00, soprattutto considerando la necessità per le ricorrenti di adire il giudice per ottenere l’esecuzione di una pretesa già riconosciuta giudizialmente e il carattere seriale imputabile al persistente comportamento dell’amministrazione. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda; è stata mantenuta la rifusione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice civile e costituiva l’oggetto dell’esecuzione del giudicato.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri generali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese processuali, insieme ai valori medi delle tabelle, suscettibili di variazione entro i limiti previsti.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Costituisce la base legislativa dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, aggiornati periodicamente.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Rappresenta il limite legale alla liquidazione giudiziale, impedendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Impongono il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.

  • art. 47 CDFUE

    Concorre a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, rilevante anche nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini, incompatibile con il mantenimento di condotte già riconosciute illegittime e idonee a generare contenzioso seriale.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo conserva un’ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e nella compensazione, ma tale discrezionalità deve essere esercitata considerando le circostanze concrete della controversia e, in caso di condanna alle spese, i parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014.
  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi non costituiscono minimi inderogabili; tuttavia, uno scostamento apprezzabile e rilevante dai valori tabellari richiede una motivazione specifica sui criteri utilizzati.
  • La liquidazione delle spese processuali non può ridursi a una somma meramente simbolica o manifestamente inadeguata, poiché deve rispettare il limite del decoro professionale previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c. e non può compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il carattere seriale della controversia, da solo, non giustifica una drastica riduzione delle spese di lite; quando la serialità deriva dal reiterato comportamento illegittimo dell’amministrazione, essa può anzi deporre contro una riduzione automatica della liquidazione.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, priva di adeguata motivazione e riferita a una controversia instaurata per ottenere l’attuazione di una posizione già riconosciuta giudizialmente, è suscettibile di violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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