Cassazione Penale, Sentenza n. 2317/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per coltivazione di ingenti quantitativi di marijuana (artt. 73-80 d.P.R. 309/1990) sostenendo: 1) che la circostanza aggravante dell\'ingente quantità era viziata perché la Corte avrebbe errato nella valorizzazione delle modalità "industriali" e non avrebbe adeguatamente confrontato quantità di principio attivo, dose media e dose commerciale; 2) che l\'espulsione disposta non poteva essere applicata in presenza della sospensione condizionale della pena, la quale escluderebbe la pericolosità attuale e l\'eseguibilità della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva l\'espulsione dal territorio dello Stato, ritenendo viziato l\'accertamento della pericolosità sociale richiesta per applicare l\'art. 86 d.P.R. 309/1990 in presenza di sospensione condizionale della pena. Il primo motivo (sull\'ingente quantità) è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta l\'applicazione dei criteri giurisprudenziali delle Sezioni Unite (valutazione del principio attivo e delle modalità produttive) e non è emersa una adeguata contestazione della motivazione da parte dei ricorrenti. Di conseguenza la condanna e le statuizioni diverse dall\'espulsione sono rimaste confermate.
Norme richiamate
artt. 73 - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
artt. 73-80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma di riferimento per il reato di traffico e detenzione di stupefacenti; applicata per la condanna per coltivazione di marijuana.
Sezioni Unite, sentenza n. 36258/2012 (Biondi)
sentenza n. 36258 del 24/05/2012
stabilisce criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare per definire la soglia dell\'ingente quantità; tali criteri sono stati ritenuti ancora validi dopo la riforma del 2014.
d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. L. 16 maggio 2014, n. 79
d.l. 20/03/2014, n.36 conv. con modificazioni dalla L. 16/05/2014, n.79
riferimento alla riforma normativa del settore stupefacenti; la Corte ha ritenuto che non abbia mutato i criteri applicativi delle Sezioni Unite in tema di soglia dell\'ingente quantità.
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
prevede l\'espulsione quale misura di sicurezza per il condannato straniero; la sua applicazione è subordinata all\'accertamento della concreta e attuale pericolosità sociale dell\'espellendo.
artt. 202 e 203 cod. pen.
artt. 202 e 203 cod. pen.
dispongono che le misure di sicurezza personali richiedono l\'esistenza di pericolosità sociale attuale e concreta.
art. 133 cod. pen.
indica le circostanze da valutare per la determinazione della pericolosità sociale.
art. 211 cod. pen.
stabilisce che le misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva sono eseguibili dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta; collegato al principio per cui l\'espulsione deve seguire l\'esecuzione della pena.
art. 167 cod. pen.
prevede l\'estinzione del reato se la sospensione condizionale della pena decorre positivamente, impedendo l\'esecuzione successiva di misure di sicurezza correlate alla pena principale.
art. 164, comma 3, cod. pen.
art. 164, comma 3, cod. pen.
stabilisce che la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza personali, fatta eccezione per la confisca.
Corte Costituzionale, sentenza n. 58/1995
sentenza Corte Cost. n. 58 del 1995
ha precisato che l\'operatività dell\'art. 86 è subordinata all\'accertamento della concreta e attuale pericolosità sociale dell\'espellendo.
Sez.6, sent. n. 17183 del 18/04/2007 (Samuel)
Sez.6, n. 17183 del 18/04/2007
giurisprudenza che conferma la non applicabilità delle misure di sicurezza personali in presenza di sospensione condizionale della pena, eccetto la confisca.
Massime di principio
- Per l\'aggravante dell\'ingente quantità si applicano i criteri delle Sezioni Unite basati sulla quantità di principio attivo; la valutazione può tener conto anche delle modalità produttive ("industriali").
- Per impugnare con successo la qualificazione di "ingente quantità" è necessario un confronto specifico e tecnico con la motivazione della Corte (es. dati sul principio attivo, confronto tra dose media e dose commerciale) e non meri rilievi generici.
- L\'espulsione prevista dall\'art. 86 d.P.R. 309/1990 è una misura di sicurezza soggetta al previo accertamento della pericolosità sociale attuale e concreta; senza tale accertamento l\'espulsione non è applicabile.
- La sospensione condizionale della pena costituisce ostacolo all\'esecuzione delle misure di sicurezza personali legate alla pena principale e, se decorre positivamente, può portare all\'estinzione del reato, rendendo inapplicabile l\'espulsione (salvo la confisca).
- In fase di decisione, il giudice deve motivare in modo espresso il nesso temporale e la concretezza della pericolosità quando dispone misure di sicurezza come l\'espulsione; l\'assenza di tale motivazione rende la misura annullabile.
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