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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto commissariale n. 9 del 6/2/2020, comunicato il 10/2/2020, avente ad oggetto l’approvazione del piano di messa in sicurezza delle opere di difesa e tutela dell'abitato e dell'area portuale di Rapallo, nella parte in cui ha stralciato dal testo di atto suppletivo a concessione demaniale marittima la clausola di proponibilità di istanza di differimento del termine di scadenza della concessione; e per l'accertamento del diritto della Società alla proroga della concessione e/o di chiedere un termine suppletivo di concessione ex art. 1.682 L. n145/2018 ovvero ex art. 10.3 D.P.R. n.509/1997.

Giustizia amministrativa202000215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di approvazione del piano di messa in sicurezza delle opere di difesa e tutela dell'abitato e dell'area portuale, nella parte in cui aveva stralciato la clausola relativa alla proponibilità di un'istanza di differimento della scadenza della concessione demaniale marittima

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società concessionaria impugnava il decreto commissariale n. 9 del 6 febbraio 2020, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non contemplava, nell'atto suppletivo alla concessione demaniale marittima, la clausola che consentiva di proporre un'istanza di differimento del termine di scadenza. Chiedeva inoltre l'accertamento del diritto alla proroga della concessione o, in alternativa, alla proposizione di una richiesta di termine suppletivo ai sensi delle disposizioni richiamate nell'epigrafe. Il Commissario delegato, la Regione Liguria e il Comune di Rapallo si costituivano; in sede di discussione il Commissario eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza funzionale del TAR Liguria. La controversia traeva origine dallo stato di emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi in Liguria nell'ottobre 2018 e riguardava un provvedimento adottato dal Commissario delegato nell'ambito dell'attività emergenziale.

La decisione

Il TAR Liguria ha esaminato preliminarmente l'eccezione di incompetenza, rilevando che, una volta accertate giurisdizione e competenza, il giudice può definire la controversia sulla base della questione pregiudiziale più liquida. L'eccezione è stata ritenuta fondata. Gli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. attribuiscono al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile sulle controversie aventi ad oggetto ordinanze e provvedimenti commissariali adottati in situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della normativa di protezione civile. Il decreto impugnato era stato adottato dal Commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi meteorologici del 2018 e approvava, all'esito di una conferenza di servizi, il progetto di messa in sicurezza delle opere portuali; rientrava quindi nel novero dei provvedimenti commissariali emergenziali previsto dall'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del TAR Lazio - Roma, precisando che la decisione, intervenendo all'esito del giudizio di merito, doveva essere adottata con sentenza e non con ordinanza. Ha disposto che la causa potesse essere riassunta davanti al giudice competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per il carattere procedimentale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, c.p.a.

    La norma concorre ad attribuire la competenza funzionale inderogabile al TAR Lazio - Roma per le controversie relative ai provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni emergenziali previste dalla disciplina richiamata dal codice del processo amministrativo.

  • art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.

    controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992

    La controversia relativa a un decreto adottato da un Commissario delegato nell'ambito di uno stato di emergenza rientra nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio - Roma.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3

    La declaratoria di incompetenza pronunciata all'esito del giudizio di merito deve essere resa con sentenza, mentre l'ordinanza è prevista per i casi di rilievo dell'incompetenza in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla competenza; la causa può essere riassunta davanti al giudice competente entro il termine perentorio previsto dalla disposizione.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Il provvedimento commissariale impugnato era stato adottato all'esito di una conferenza di servizi.

  • artt. 24, 25 e 26 d.lgs. 1/2018

    A seguito del riordino della disciplina di protezione civile, i riferimenti alla precedente legge n. 225/1992 devono intendersi riferiti alle disposizioni corrispondenti del d.lgs. n. 1/2018.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto ordinanze o provvedimenti adottati da un Commissario delegato nell'ambito di una situazione di emergenza dichiarata secondo la normativa di protezione civile rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio - Roma, anche quando il provvedimento incide su rapporti concessori di natura demaniale.
  • La competenza funzionale prevista dall'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. si determina in relazione alla riconducibilità dell'atto impugnato all'esercizio dei poteri commissariali emergenziali, non alla materia sostanziale specifica sulla quale l'atto incide.
  • Quando l'incompetenza viene dichiarata all'esito del giudizio di merito, la relativa decisione deve essere adottata con sentenza; l'ordinanza è riservata alle ipotesi processuali indicate dall'art. 15, commi 2 e 3, c.p.a.
  • Accertata la competenza del giudice amministrativo, il giudice può esaminare preliminarmente la competenza territoriale o funzionale e definire il giudizio su tale questione, purché siano salvaguardati il diritto di difesa e l'effettiva economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOrdinanze di protezione civileConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoEmergenze e protezione civileDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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