Sentenza n. 280/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 414/2025, depositata e resa pubblica il 16.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1066/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.08.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 414/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio finanziario di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000 mediante la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° agosto 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, non risultava seguito alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sassari, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato per eseguire la sentenza. Il commissario potrà ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha richiamato le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza plenaria n. 15/2014: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell'amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla complessità dell'adempimento e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario dell'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, unitamente al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; l'art. 4 prevede l'utilizzo di soggetti incaricati della predisposizione e attivazione della Carta in forma di applicazione web.
art. 4 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Rileva per il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica mediante applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di pagamento, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un nuovo termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale, quale organo ausiliario del giudice incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura esecutiva adeguata e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, i vincoli di bilancio, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale della prestazione.
- Nel dare esecuzione a una condanna relativa a somme dovute da un'amministrazione pubblica, il commissario ad acta può utilizzare, ove sussistano i presupposti, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nell'amministrazione debitrice e svolge le funzioni commissariali nell'ambito del proprio ruolo pubblico, non deve essere liquidato uno specifico compenso a suo favore.
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