Cassazione Civile, Ordinanza n. 11263/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per compensi professionali complessivi di euro 22.053,62, con privilegio, a fronte di prestazioni rese in favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo per euro 14.396,63; il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione della creditrice, aveva rigettato la domanda di maggior ammissione ritenendo non provata la parte residua del credito, in particolare per euro 5.172 relativi ad attività svolta, secondo il Tribunale, non in favore della fallita ma di soci della stessa, e per euro 2.484,30 relativi a una diversa procedura esecutiva, ritenuta non provata nei confronti della massa. Il Tribunale aveva inoltre dichiarato inammissibili le richieste di maggior compenso e degli interessi moratori non formulate con l'insinuazione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: violazione delle norme sulla verifica del passivo e sul ricorso in opposizione per avere il Tribunale escluso la prova di prestazioni che, secondo la ricorrente, erano già state implicitamente accertate dal giudice delegato con l'ammissione parziale; nullità per omessa pronuncia su alcune questioni; motivazione apparente o inesistente su interessi, maggiori compensi, IVA, CAP e istanze istruttorie; omesso esame del giudicato endofallimentare formatosi sulla prestazione già ammessa; e erronea qualificazione come nuova della domanda di rideterminazione dei compensi secondo il d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, limitatamente alla voce di credito di euro 2.484,30 relativa all'attività professionale svolta nella procedura esecutiva promossa da Angelini srl. Ha ritenuto che, avendo il giudice delegato ammesso quel credito in misura pari al 50% perché la prestazione era stata resa anche in favore di altro patrocinato, si fosse formato un giudicato implicito endofallimentare sull'avvenuto svolgimento dell'incarico; pertanto il curatore, non avendo impugnato il provvedimento del giudice delegato, non poteva più contestare nel giudizio di opposizione il difetto di prova dell'esecuzione della prestazione. Ha invece rigettato gli altri motivi, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché il Tribunale aveva comunque deciso sulle questioni sollevate, e confermando l'inammissibilità delle domande nuove e delle modifiche del petitum formulate in sede di opposizione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
Richiamato tra le norme sulla domanda di insinuazione al passivo e sul contenuto della verifica del credito.
art. 98 l.fall.
Richiamato in tema di opposizione allo stato passivo e dei limiti del relativo giudizio.
art. 99 l.fall.
La Corte ribadisce che nel procedimento di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle proposte nella precedente fase.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide affatto su un capo di domanda o eccezione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o inesistente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione del decreto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per le doglianze di violazione di legge prospettate dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro usato per le censure di nullità del decreto e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Indicato dalla ricorrente come base del privilegio del credito professionale.
art. 2755 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della collocazione privilegiata del credito.
art. 51 l.fall.
Richiamato nel motivo di ricorso, nel contesto delle regole concorsuali invocate dalla parte.
art. 42 l.fall.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma della Corte.
art. 44 l.fall.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma della Corte.
d.m. 55/2014
Richiamato per la richiesta di rideterminazione del compenso professionale; la Corte ha ritenuto nuova la domanda formulata in modo subordinato e quindi inammissibile.
d.m. 127/2004
Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla liquidazione del compenso.
d.lgs. 231/2002
Richiamato dalla ricorrente per gli interessi moratori; la Corte ha confermato l'inammissibilità della relativa domanda se non proposta con l'insinuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se il giudice delegato ha ammesso un credito pronunciandosi implicitamente su un presupposto della pretesa e il curatore non ha proposto tempestiva impugnazione, su quel presupposto si forma un giudicato endofallimentare che preclude una successiva contestazione nel merito in sede di opposizione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; se il giudice decide sulla domanda ma trascura singole argomentazioni o profili giuridici interni, il vizio attiene eventualmente alla motivazione e non all'art. 112 c.p.c.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle già formulate nella fase di verifica; la successiva modifica del petitum o la proposizione di richieste ulteriori integra mutatio libelli e determina inammissibilità.
- La domanda di interessi, di maggiori compensi o di ulteriori accessori deve risultare già proposta nella fase di insinuazione, altrimenti non può essere introdotta per la prima volta in opposizione al passivo.
- L'accertamento del giudicato implicito endofallimentare può derivare anche da un'ammissione parziale del credito che presupponga logicamente il riconoscimento di un elemento essenziale della pretesa, come l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
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