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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17564/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due episodi di concussione (art. 317 c.p.) con tre motivi: 1) vizio di qualificazione del fatto come concussione anziche induczione indebita (art. 319-quater c.p.), sostenendo che mancasse una minaccia e ci fosse solo una richiesta perentoria; 2) errata applicazione delle norme sulle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici per cinque anni) in presenza di reato continuato e sulla contabilizzazione della diminuzione per il rito abbreviato, invocando l'art. 317-bis c.p. e l'art. 37 c.p.; 3) omessa motivazione sulla durata della pena accessoria (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato la qualificazione dei fatti come concussione ritenendo sussistente una minaccia implicita valutata nel contesto (piccolo Comune, vulnerabilita dell'imprenditore, condotta del sindaco) e l'assenza di qualsiasi prova che l'imprenditore avesse agito per un tornaconto personale. Ha respinto l'eccezione sulla pena accessoria: considerato che la pena complessiva inflitta è di tre anni, la Corte d'appello ha correttamente disposto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni secondo l'art. 29 c.p.; la Cassazione ha comunque rilevato che, secondo l'art. 317-bis (testo favorevole al reo), si sarebbe potuta prospettare l'interdizione perpetua se si fosse ritenuta applicabile la soglia di tre anni, ma osserva che nulla di illegale emerge e che mancava impugnazione del Pubblico Ministero su tale punto, dunque non c'era motivo di annullare. Infine, ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata motivazione della commisurazione della pena accessoria, essendo la durata fissata dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    La concussione richiede un abuso costrittivo del pubblico agente mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, tale da limitare gravemente la libertà di determinazione del destinatario e porlo di fronte all'alternativa di subire un danno o evitarlo con la dazione o promessa di un'utilita indebita; la Corte ha ritenuto sussistente una minaccia implicita nel contesto concreto

  • art. 319-quater cod. pen.

    L'induzione indebita si configura come persuasione o pressione morale che spinge il soggetto a compiere l'atto per conseguire un tornaconto personale; la Corte ha escluso tale fattispecie perché l'imprenditore non cercava un vantaggio personale ma assecondava la richiesta per evitare un danno

  • art. 317-bis cod. pen.

    Norma speciale sulle conseguenze accessorie della concussione; la Corte osserva che, nel testo favorevole al reo applicabile al fatto, l'interpretazione della misura dell'interdizione può porre questioni quando la pena principale sia pari o superiore a tre anni

  • art. 29 cod. pen.

    la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

    La disposizione fissa la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla durata della reclusione; nel caso la pena complessiva di tre anni comporta l'interdizione per cinque anni, principio applicato dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione

  • art. 37 cod. pen.

    Prevede, in via residuale, che la pena accessoria abbia durata uguale a quella della pena principale quando la durata della pena accessoria non sia altrimenti determinata; la Corte conferma che tale norma ha funzione residuale rispetto all'art. 29

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamata rispetto all'eventuale esigenza di motivare la misura della pena accessoria, ma nel caso la durata era stabilita per legge e non richiedeva valutazione discrezionale

Massime di principio

  • Per distinguere concussione da induzione indebita valutare se la condotta del pubblico ufficiale abbia formato una minaccia (anche implicita) idonea a comprimere gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima; contesto, vulnerabilita della vittima e personalita dell'agente sono elementi decisivi
  • Quando la vittima asseconda la richiesta unicamente per evitare un danno implicito collegato alla posizione pubblica dell'agente (es. rischio per appalto, ritardi amministrativi), la fattispecie va orientata verso la concussione piuttosto che l'induzione indebita
  • Nella determinazione delle pene accessorie, l'art. 29 c.p. prevale quale disciplina specifica che fissa durate determinate; l'art. 37 c.p. opera soltanto in via residuale quando la durata non sia stabilita
  • In ipotesi di reati in continuazione e per l'applicazione delle pene accessorie occorre verificare se si tratta di reati omogenei: se omogenei la durata complessiva, comprensiva dell'aumento per continuazione, può essere rilevante per le accessorie; altrimenti si guarda alla pena per il reato piu grave ridotta per il rito
  • Eventuali vizi relativi alla determinazione di pene accessorie che non siano illegali e che non siano stati impugnati dalle parti (es. Pubblico Ministero) difficilmente conducono all'annullamento in Cassazione; le doglianze sulle modalita motivazionali devono evidenziare profili di illogicita manifesta o carenza assoluta di motivazione

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