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Sentenza

Sentenza n. 3698/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1459/23, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1459/2023, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1459/2023, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 12 luglio 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad assegnare al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo complessivo di 3.000 euro. Il ricorrente ha documentato il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la relativa notificazione, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l’inottemperanza del Ministero era rimasta incontestata e che erano indiscussi sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 3.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato connesso ai doveri d’istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    "ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a."

    Consente di agire per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    "carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"

    Costituisce il fondamento normativo dell’attribuzione della carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per sei anni scolastici al valore di 500 euro per ciascun anno.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    "termine dilatorio di centoventi giorni"

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a una prestazione determinata, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione specifica del comando giudiziale, quando il titolo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione siano documentati e l’inadempimento risulti incontestato.
  • Quando il credito riconosciuto dal giudicato è determinato nell’an e nel quantum e l’Amministrazione non contesta l’inadempimento né documenta l’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine perentorio per l’adempimento, indicando puntualmente la prestazione dovuta e il relativo importo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta può essere affidato a un organo o ufficio pubblico competente, con facoltà di delega interna, e non comporta un compenso autonomo quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali del soggetto nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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