Sentenza n. 332/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.10.2024, n. 1029, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 ottobre 2024, n. 1029, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Genova aveva accertato il loro diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, relativamente a specifici periodi di supplenza, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.386,70 in favore della prima ricorrente, € 552,90 in favore della seconda ed € 875,32 in favore della terza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero, gravato dell’onere di provare l’adempimento ai sensi dell’art. 2697 c.c., non aveva dimostrato di avere eseguito le obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute alle tre ricorrenti, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava scaduto.
art. 2697 c.c.
In presenza della dedotta inottemperanza, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
Prevede l’emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti, il cui riconoscimento alle ricorrenti era stato accertato dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi risultanti dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, la costituzione dell’Amministrazione senza contestazione dell’inadempimento e senza prova dell’avvenuto pagamento non assolve l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’Amministrazione entro il termine assegnato dal giudice.
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