Cassazione Penale, Sentenza n. 40829/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricusazione della dott.ssa Sofia Milone sostenendo che la stessa aveva in precedenza trattato un procedimento (n. 1/2019) nel quale era stata aggravata la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) a carico di Marchese, sicché, a suo avviso, sussisterebbe il motivo di ricusazione per "valutazioni di merito sullo stesso fatto" ai sensi delle norme sulla ricusazione; inoltre si deduceva la mancata notifica dell'ordinanza ai difensori.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la dott.ssa Milone non abbia fatto parte del collegio che aveva deciso l'aggravamento della misura e che gli atti da lei adottati in qualità di giudice delegata per le attività residue sull'amministrazione dei beni sequestrati (decreti di rigetto, trasmissione di richieste all'Agenzia, decreto di non luogo a provvedere) non costituiscono "valutazioni di merito sullo stesso fatto" ai fini della ricusazione. Quanto alla presunta omissione di notifica, la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato alcun pregiudizio: l'ordinanza era stata tempestivamente impugnata da uno dei difensori. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali in tema di astensione e ricusazione; invocate nel ricorso come quadro normativo generale per la richiesta di ricusazione del giudice
art. 37, comma 1, c.p.p. (recusazione)
riferimento alla possibilità di ricusare il giudice che abbia espresso valutazioni di merito su fatti concernenti lo stesso soggetto
La Corte richiama che il motivo di ricusazione si applica quando il giudice ha espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, ma ritiene che gli atti amministrativi della delega alla gestione dei beni non rientrino in tale fattispecie
art. 35 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina della figura del giudice delegato alla procedura per le residue attività di competenza del Tribunale in materia di beni sequestrati e confiscati; la Corte ha ritenuto che gli atti adottati in tale veste abbiano carattere amministrativo/gestionale e non costituiscano valutazioni di merito tipiche della ricusazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda in caso di impugnazioni inammissibili; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 283/2000
"il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione"
Richiamata per il principio secondo cui la ricusazione può trovare fondamento anche quando un giudice abbia espresso valutazioni in un procedimento diverso; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che nel caso concreto non sussistessero valutazioni di merito della ricusata sullo stesso fatto
Sezioni Unite, n. 25951 del 24/02/2022 (Lapelosa)
Conferma che il motivo di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p. è applicabile anche al processo di prevenzione quando il giudice abbia espresso in precedenza valutazioni di merito sullo stesso fatto; la Corte però distingue i casi in cui gli atti siano mera amministrazione dei beni
Massime di principio
- La mera adozione di provvedimenti amministrativi o gestionali nell'ambito della procedura di amministrazione dei beni sequestrati (es.: rigetto di accesso a documenti, trasmissione di richieste all'Agenzia, provvedimenti non decisori sulla responsabilità) non costituisce di per sé "valutazioni di merito sullo stesso fatto" idonee a fondare la ricusazione.
- Per prosperare, una ricusazione deve dimostrare che il giudice ha espresso una valutazione di merito riconducibile allo stesso fatto oggetto del procedimento per cui si chiede la ricusazione; la semplice coincidenza di soggetto o l'avvenuto trattamento di pratiche connesse non è sufficiente.
- La mancata notifica di un provvedimento ai difensori è rilevante solo se provata e se idonea a causare un concreto pregiudizio; l'assenza di indicazione del danno rende la censura inammissibile.
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità riconosce la possibilità di ricusazione tra procedimenti penali e di prevenzione, ma richiede un'effettiva valutazione pregudicante antecedente: va valutato caso per caso la natura degli atti precedenti (merito vs. attività gestionale).
- Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imposizione di una somma a titolo di ammenda: è quindi importante che la ricusazione sia motivata con elementi probatori precisi e non solo con asserzioni generiche.
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