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Sentenza

Sentenza n. 2894/2026 - Roma, Sezione 3T

per la dichiarazione di illegittimità e annullamento del silenzio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. illegittimamente serbato all’istanza presentata da BPCE Lease in data 27 settembre 2022 a mezzo PEC, con cui si richiedeva il pagamento dei crediti maturati in virtù della Convenzione n. M01B01215506 a titolo di incentivi, pari ad euro 52.882,99, in favore della ricorrente, proprietaria dell’impianto fotovoltaico di cui alla Convenzione e cessionaria dei crediti, nonchè per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza del 27 settembre 2022, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per la condanna del GSE a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa202304279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal GSE sull’istanza di pagamento di crediti per incentivi fotovoltaici pari a euro 52.882,99

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale cessionaria dei crediti derivanti da una convenzione incentivante stipulata dall’originario soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico, ha chiesto al GSE il pagamento degli incentivi maturati. Ha dedotto: (i) la violazione dell’art. 97, comma 2, Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento entro il termine di legge, sostenendo che l’inerzia equivalesse a un rifiuto della liquidazione; (ii) la violazione della disciplina sugli incentivi fotovoltaici, della convenzione e della cessione dei crediti, contestando le ragioni addotte dal GSE per la sospensione dei pagamenti, relative all’adeguamento tecnico dell’impianto, alla documentazione antimafia e alla necessità di una dichiarazione della curatela fallimentare sull’eventuale subentro nel contratto. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire la somma dovuta. Il GSE ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa e l’insussistenza del silenzio-inadempimento, in presenza di una posizione già espressa dall’ente e comunque di una controversia avente natura patrimoniale e paritetica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda relativa all’illegittimità del silenzio-inadempimento e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di accertamento del diritto al pagamento degli incentivi, indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione e consentendo la riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il giudice ha rilevato che il rito sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l’inerzia riguarda la mancata adozione di un provvedimento espresso, espressione di potestà pubbliche e incidente su una posizione di interesse legittimo, nell’ambito della giurisdizione amministrativa. Non è invece utilizzabile per ottenere il pagamento di somme nell’ambito di un rapporto obbligatorio paritetico, nel quale la pretesa sostanziale è un diritto soggettivo patrimoniale. Nel caso concreto, gli impedimenti opposti dal GSE non erano riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione energetica, quali decadenza, rigetto o annullamento d’ufficio dell’incentivo, ma a richieste documentali e alla prospettata sospensione dei pagamenti sul piano paritetico. Non ricorreva neppure la giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., perché non era in discussione l’esercizio di poteri pubblici concernenti la produzione di energia. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il rito avverso il silenzio è utilizzabile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando l’inerzia riguarda l’adozione di un provvedimento espressivo di potestà pubbliche e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale contro il silenzio, ma non costituisce autonomo fondamento della giurisdizione amministrativa, che deve essere individuata secondo gli ordinari criteri di riparto.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione del procedimento rilevante ai fini dell’azione contro il silenzio presuppone un dovere giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento nell’esercizio di una pubblica funzione.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla produzione di energia non opera quando la controversia riguarda esclusivamente pretese di pagamento e richieste documentali formulate dal GSE nell’ambito di un rapporto paritetico, senza esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda sulla quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario può essere riassunta dinanzi a quest’ultimo nei modi e nei termini previsti dalla disposizione.

  • d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione alla disponibilità della ricorrente a produrre la dichiarazione antimafia, senza che la questione sia stata esaminata nel merito dal TAR.

  • D.M. 28 luglio 2005

    Richiamato quale disciplina della convenzione incentivante relativa all’impianto fotovoltaico, senza esame di merito della spettanza degli incentivi.

  • D.M. 6 febbraio 2006

    Richiamato quale normativa modificativa e integrativa della disciplina incentivante, senza esame di merito della pretesa patrimoniale.

Massime di principio

  • L’azione contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è proponibile soltanto quando l’amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento espresso nell’esercizio di una potestà pubblica e la relativa controversia rientri nella giurisdizione amministrativa.
  • Il rito sul silenzio non costituisce un rimedio generale contro qualsiasi inerzia della pubblica amministrazione: non è utilizzabile per ottenere il soddisfacimento di una pretesa patrimoniale derivante da un rapporto paritetico, quando la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo.
  • La giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di incentivi alla produzione di energia non sussiste quando la controversia riguarda il pagamento di somme e non l’esercizio di poteri autoritativi quali il rigetto, la decadenza o l’annullamento d’ufficio dell’incentivo.
  • La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di silenzio non deriva dall’art. 117 c.p.a., che disciplina il rito, ma dai criteri ordinari di riparto della giurisdizione applicabili al rapporto sostanziale controverso.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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