Cassazione Penale, Ordinanza n. 34752/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 335 c.p., in relazione a una condotta consistita nell'aver agevolato la sottrazione di un veicolo da parte di ignoti, in violazione degli obblighi inerenti alla custodia del bene. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, al momento del fatto, fosse vigente l'art. 213 del Codice della strada, il quale prevedeva soltanto una sanzione amministrativa e non un reato; pertanto, la condotta non avrebbe potuto essere penalmente sanzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso riproduttivo di una censura già esaminata e correttamente disattesa dal giudice di merito, che aveva motivato in modo giuridicamente corretto valorizzando la condotta di agevolazione della sottrazione del veicolo e la violazione degli obblighi di custodia, ritenendola integrante il reato di cui all'art. 335 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 335 c.p.
La condotta di aver agevolato la sottrazione del veicolo, in violazione degli obblighi di custodia, è stata ritenuta integrare il reato previsto dalla norma.
art. 213 del Codice della strada
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che, al momento del fatto, fosse prevista solo una sanzione amministrativa; la Corte, richiamando la motivazione di merito, ha implicitamente escluso che tale disciplina impedisse la configurabilità del reato contestato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza introdurre specifici profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
- La condotta di chi, violando gli obblighi inerenti alla custodia di un bene, ne agevoli la sottrazione da parte di terzi può integrare il reato contestato, ove la motivazione di merito abbia correttamente ricostruito gli elementi fattuali e giuridici della fattispecie.
- La deduzione di una disciplina amministrativa astrattamente riferibile al fatto non è sufficiente, da sola, a scardinare una condanna quando il giudice di merito abbia individuato nella condotta gli estremi della fattispecie penale contestata.
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