Cassazione Penale, Ordinanza n. 09486/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità, ritenendo che la sua memoria non avesse apportato un utile contributo alla dialettica processuale.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per una truffa in concorso. Con l'unico motivo hanno contestato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., deducendo doglianze in fatto e una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali già apprezzate dai giudici di merito. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché fondato su censure meramente fattuali e rivalutative, non consentite in sede di legittimità, e inoltre generico, in quanto sostanzialmente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione congrua e lineare. Quanto alla parte civile, la Corte esamina solo la richiesta di liquidazione delle spese processuali e la rigetta, perché la memoria depositata non ha offerto un effettivo contributo dialettico alla decisione.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione della truffa commessa da più soggetti.
art. 640 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della truffa, ritenuta integrata sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 576 c.p.p.
Implicitamente richiamato nel passaggio relativo alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie già apprezzate dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La responsabilità per truffa può essere affermata valorizzando nel loro complesso plurimi elementi probatori, anche quando la condotta sia stata realizzata da più concorrenti con ruoli distinti.
- Nel giudizio di cassazione, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia svolto un'attività effettiva e utile di contrasto alla pretesa dell'imputato, capace di fornire un contributo alla decisione; in difetto, la richiesta va rigettata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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