Sentenza n. 825/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione protocollo 18799 del 22.09.2025 con la quale il Comune di Monteforte Irpino, analizzando la documentazione afferente alle polizze professionali dei membri del costituendo RTP, ha comunicato che la polizza professionale dell'avvocato Guido Giuseppina non è idonea a comprovare il requisito di partecipazione di cui all'art. 1 del bando di gara, lettera f), nonché, in generale, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, annesso, connesso e/o consequenziale, nonché dell'emittendo provvedimento di esclusione del ricorrente R.T.P.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del raggruppamento dalla procedura per ritenuta inidoneità della polizza professionale di una componente a comprovare il requisito richiesto dal disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (Raggruppamento concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio, con importo a base di gara di 30.000 euro. Dopo la rinuncia del raggruppamento primo classificato, la stazione appaltante aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria in favore del raggruppamento ricorrente, secondo classificato, chiedendo la documentazione relativa alle polizze professionali. Il raggruppamento aveva trasmesso le polizze dei due componenti, entrambe con massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. Con la comunicazione del 22 settembre 2025, il Comune aveva tuttavia ritenuto non idonea la polizza di una componente e aveva escluso il raggruppamento, procedendo allo scorrimento in favore del terzo operatore economico. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’articolo 1, lettera F, e del comma 6 del disciplinare, sostenendo che la clausola relativa alla polizza non imponesse, per il raggruppamento, il possesso della copertura assicurativa già alla data di partecipazione e che i chiarimenti della stazione appaltante non potessero integrare il disciplinare in senso restrittivo. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’articolo 6, comma 2, n. 4, del disciplinare, evidenziando che tale disposizione prevedeva l’impegno a stipulare la polizza entro due mesi dall’affidamento dell’incarico e che il modello A consentiva di rendere tale impegno in alternativa al possesso immediato della polizza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Ha rilevato che l’articolo 6, n. 4, del disciplinare prevedeva espressamente l’impegno a stipulare, entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, una polizza per la responsabilità civile e professionale con massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. Da tale previsione il giudice ha desunto che la polizza non costituisse un requisito di partecipazione immediatamente esigibile, ma una condizione per lo svolgimento del servizio, da adempiere dopo l’affidamento. Pertanto, l’apparente contrasto con l’articolo 1, lettera F, che indicava il possesso della polizza tra i requisiti di partecipazione, doveva essere risolto interpretando la clausola in senso non escludente e prescrittivo dell’adempimento successivo. Il modello A, reso obbligatorio dalla stazione appaltante, confermava tale interpretazione, poiché consentiva ai concorrenti di assumere l’impegno a stipulare la polizza entro due mesi dall’aggiudicazione. Il TAR ha inoltre affermato che i chiarimenti della stazione appaltante non potevano integrare o modificare il disciplinare, soprattutto quando producessero un effetto restrittivo della partecipazione. L’esclusione è stata quindi ritenuta illegittima. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali. Il giudice ha dichiarato l’obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento in favore del raggruppamento ricorrente e all’aggiudicazione, qualora risultino accertati tutti gli ulteriori requisiti richiesti.
Norme richiamate
art. 1, lettera F, disciplinare di gara
possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale, per un importo non inferiore a 1.000.000 di euro alla data di pubblicazione del bando di gara
La previsione, letta insieme all’articolo 6, n. 4, e al modello A, non può essere interpretata come clausola escludente che imponga il possesso immediato della polizza, ma come prescrizione dell’adempimento da eseguire dopo l’affidamento.
art. 6, comma 2, n. 4, disciplinare di gara
impegno a stipulare, entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale di importo non inferiore ad euro 1.000.000
La disposizione qualifica la polizza come condizione per lo svolgimento del servizio, da realizzare entro due mesi dall’affidamento, e non come requisito di partecipazione necessariamente preesistente.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati dal giudice per la definizione del giudizio in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando il disciplinare di gara contiene disposizioni apparentemente contraddittorie circa il possesso di un requisito e l’impegno a procurarselo dopo l’affidamento, la clausola deve essere interpretata, secondo il principio di massima partecipazione, nel senso meno restrittivo e non escludente, se tale interpretazione è coerente con il tenore complessivo della lex specialis.
- La polizza professionale prevista dalla lex specialis come impegno da assumere entro un termine successivo all’affidamento costituisce una condizione per lo svolgimento del servizio e non un requisito di partecipazione immediatamente esigibile, salvo una chiara previsione contraria del disciplinare.
- I chiarimenti della stazione appaltante hanno funzione meramente interpretativa e non possono integrare o modificare il disciplinare di gara, soprattutto introducendo un requisito più restrittivo o una nuova causa di esclusione non desumibile dalla lex specialis.
- Il modello di partecipazione predisposto obbligatoriamente dalla stazione appaltante concorre all’interpretazione della lex specialis e può confermare la possibilità per il concorrente di assumere l’impegno a procurarsi la copertura assicurativa entro il termine previsto dopo l’aggiudicazione.
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