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Ordinanza

Ordinanza n. 3948/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: complesso di decreti ministeriali, atti di gara/selezione, esiti delle prove del semestre aperto, graduatorie nazionali e atto di mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il complesso della disciplina ministeriale relativa alle nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, nonché gli esiti delle prove sostenute nel semestre aperto, le graduatorie nazionali e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e l’ammissione al corso, anche in sovrannumero e con riserva, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno. Le censure riguardano, tra l’altro, la predisposizione dei quesiti e delle risposte, la valutazione delle domande a completamento e dei sinonimi, le modalità di correzione e validazione degli elaborati, il funzionamento della piattaforma informatica CINECA, la segretezza delle prove, i criteri di attribuzione dei punteggi, gli atti ministeriali disciplinanti il semestre aperto e la formazione delle graduatorie. Il ricorrente ha inoltre contestato specifici quesiti, ma dagli atti risultava che per le domande n. 26 e 29 gli era già stato attribuito il punteggio corrispondente alla risposta corretta.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, allo stato della sommaria delibazione, del fumus boni iuris. La Sezione ha richiamato numerose precedenti ordinanze cautelari relative al contenzioso seriale sull’accesso ai corsi di area medica, nelle quali aveva ritenuto non dimostrati profili di illegittimità, pur riservando gli approfondimenti alla fase di merito. Ha rilevato che gli orientamenti del Consiglio di Stato in sede cautelare non sono univoci, ma ha ritenuto che le precedenti argomentazioni della Sezione non fossero state oggetto di critica argomentata e che non vi fossero ragioni per discostarsene. Il Collegio ha escluso, in particolare, che l’ammissione con riserva o in sovrannumero potesse essere disposta senza una valutazione cautelare particolarmente pregnante, poiché tale misura può consolidare irreversibilmente le carriere universitarie, alterare il sistema selettivo e produrre effetti pregiudizievoli anche in caso di successivo rigetto. La contestazione degli ulteriori due quesiti è stata ritenuta priva di interesse, poiché anche l’attribuzione del punteggio pieno non avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la sufficienza. Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, da eseguire entro quindici giorni, riguardanti la predisposizione dei quesiti, le risposte attese e i sinonimi, il caricamento dei dati sulla piattaforma CINECA, le modalità di correzione e validazione degli elaborati, il funzionamento del sistema informatico e i verbali delle commissioni. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, a pena di improcedibilità, fissando i relativi termini e modalità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede una valutazione sommaria favorevole e non consente l’ammissione con riserva o in sovrannumero quando i profili di fondatezza non risultino particolarmente pregnanti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ai fini dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla fissazione sollecita della trattazione di merito nell’ambito del contenzioso cautelare seriale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanze di accesso documentale a fini difensivi ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La norma è richiamata con riguardo alle domande di accesso documentale difensivo pendenti nell’ambito del contenzioso.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    Il ricorrente ha formulato una domanda di reintegrazione in forma specifica e, in subordine, di risarcimento, ma la pronuncia cautelare non decide tali domande nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare l’ammissione con riserva o in sovrannumero a una procedura selettiva universitaria può essere disposta soltanto quando i profili di fondatezza del ricorso risultino particolarmente pregnanti già all’esame sommario, poiché la misura può determinare il consolidamento irreversibile della carriera e alterare il sistema di selezione, oppure produrre effetti dirompenti sul candidato in caso di successivo rigetto.
  • La domanda cautelare è priva di interesse con riferimento a quesiti contestati quando, anche mediante l’attribuzione del punteggio massimo conseguibile, il candidato non potrebbe comunque raggiungere la soglia necessaria per l’ammissione.
  • Quando il contenzioso relativo a una procedura nazionale di accesso universitario presenta natura seriale e le questioni istruttorie risultano ancora incomplete, il giudice può rigettare la tutela cautelare e disporre, ai fini della trattazione del merito, specifici incombenti istruttori sulle modalità di predisposizione, correzione e validazione delle prove.
  • Nel giudizio relativo a una graduatoria nazionale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, prescrivendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione e stabilendo l’improcedibilità in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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