Cassazione Penale, Sentenza n. 35229/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di merito per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e valutazione probatoria, sostenendo che la Corte d'appello si sia concentrata solo sulle dichiarazioni della persona offesa (Ambrosini) nonostante elementi oggettivi che ne dimostrerebbero l'attendibilità dubbia e contraddittoria; 2) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione riguardo all'improcedibilità di alcuni episodi contestati in continuazione, deducendo che molte condotte sarebbero state commesse prima della querela (presentata il 2 aprile 2018) e quindi prescritte o improcedibili; 3) errata qualificazione della recidiva per Giuseppe Spaltro, sostenendo che nel capo di imputazione era richiamata solo la recidiva infraquinquennale mentre la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva specifica, senza adeguata motivazione sul contenuto e sulla natura dei precedenti e senza verificare l'effetto deterrente o la colpevolezza persistente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse un riesame dei fatti e della valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello, motivazione che la Suprema Corte considera completa e logica: la decisione di merito è supportata da plurimi elementi (tabulati telefonici, referto sanitario, sommarie informazioni di testimoni, fotografie, file allegati alla querela e telefonate minatorie) che convergono a favore della ricostruzione accusatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta in Cassazione e per essere formulato in termini generici; la questione dell'intempestività della querela richiede accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e, non essendo stata dedotta tempestivamente, è preclusa. Il terzo motivo è inammissibile perché non evidenzia un contrasto concreto tra capo di imputazione e motivazione della sentenza: la Corte d'appello ha motivato il riconoscimento della recidiva specifica per Giuseppe Spaltro richiamando un precedente per tentata estorsione e spiegando perché le attenuanti generiche non prevalgono. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; sono confermate nella sostanza le statuizioni di merito (pena ridotta in appello a quattro mesi per Giuseppe e tre mesi per Andrea) e i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in riferimento alla tentata consumazione del reato: la condotta è valutata come tentativo laddove gli imputati non hanno conseguito l'esito voluto per cause indipendenti dalla loro volontà.
art. 393 cod. pen.
Norma delittuosa relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici del reato in relazione agli atti minacciosi e violenti posti in essere dagli imputati.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte di merito ha operato una valutazione di prevalenza tra recidiva e attenuanti, motivando la non disapplicazione della recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per il versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, ritenute eque dalla Corte di legittimità in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè; Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papais; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia)
Richiami giurisprudenziali usati come parametri: la Sez. U Calibè è citata come principio in materia di ricorrenza della recidiva e omogeneità dei precedenti; le pronunce Papais e Galizia sono richiamate sul principio di preclusione delle eccezioni di fatto non dedotte tempestivamente nei gradi precedenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito o della valutazione della prova: i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili.
- Elementi probatori concreti e convergenti (tabulati telefonici, referti sanitari, sommarie informazioni, fotografie, contatti documentali) possono sostenere la credibilità della persona offesa anche se questa presenta aspetti controversi o contraddittori.
- Le eccezioni che richiedono accertamenti di fatto (ad es. intempestività della querela per singoli episodi in continuazione) devono essere sollevate nei gradi di merito; se non dedotte tempestivamente, sono precluse in Cassazione.
- Sulla recidiva: il giudice deve verificare la corrispondenza tra il contenuto del capo di imputazione e l'effettivo accertamento della recidiva; se emerge un precedente omogeneo e la valutazione delle attenuanti non prevale, la recidiva specifica può essere applicata e motivata.
- Le censure generiche o non confrontate puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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