Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4065/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) del decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994, con il quale è stato annullato il nulla-osta paesaggistico del Comune di Terzigno rilasciato in favore di Nicola Boccia con riferimento alla concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; b) dell’ordinanza sindacale del Comune di Terzigno n. 112 del 27 settembre 1994, con la quale, in conseguenza del suddetto annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, è stata annullata la concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202503578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico e ordinanza sindacale di annullamento della concessione edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un appartamento edificato in forza della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987, ha impugnato il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994, con cui era stato annullato il nulla-osta paesaggistico comunale presupposto, nonché l’ordinanza sindacale del Comune di Terzigno n. 112 del 27 settembre 1994, con cui, in conseguenza dell’annullamento ministeriale, era stata annullata la concessione edilizia. Il decreto ministeriale riteneva il nulla-osta illegittimo per carenza di motivazione e violazione dell’art. 1-quinquies della legge n. 431/1985, assumendo che l’intervento fosse vietato in area vincolata e che non fosse stata adeguatamente motivata la compatibilità paesaggistica. La censura ritenuta decisiva ha riguardato la violazione del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 per l’esercizio del potere ministeriale di annullamento. Nel decreto si affermava che la documentazione integrativa fosse pervenuta al Ministero il 5 febbraio 1994, ma tale ricezione non risultava comprovata da numero di protocollo né da altra prova, mentre il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza già il 16 novembre 1993. La difesa comunale sosteneva inoltre che la data indicata nel provvedimento ministeriale fosse coperta dall’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa al superamento del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977. Il termine decorre dal momento in cui la pratica, completa della documentazione necessaria, giunge al protocollo del Ministero e riguarda l’esercizio del potere di annullamento, non la successiva comunicazione o notificazione dell’atto, che non ha natura recettizia. Poiché il Ministero non ha dimostrato, gravando su di esso il relativo onere probatorio, che la documentazione integrativa fosse effettivamente pervenuta il 5 febbraio 1994, non è stata provata la tempestività dell’annullamento adottato il 1° aprile 1994. Il TAR ha respinto l’argomento secondo cui la data di ricezione indicata nel decreto ministeriale avrebbe efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso: tale efficacia non si estende ai giudizi valutativi né alle circostanze storiche non oggettivamente verificabili e percepite con margini di apprezzamento soggettivo, come la data di ricezione della documentazione. Annullato il decreto ministeriale, è stata annullata anche l’ordinanza comunale per invalidità derivata, con conseguente ripristino della concessione edilizia n. 30/1987. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto solidalmente a carico del Ministero della Cultura e del Comune di Terzigno.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977

    termine perentorio di sessanta giorni

    Il termine per l’esercizio del potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico è perentorio, decorre dalla ricezione della pratica e della relativa documentazione al protocollo del Ministero e non dalla trasmissione agli organi periferici; il termine riguarda l’adozione dell’annullamento e non la sua comunicazione o notificazione.

  • art. 1-quinquies legge n. 431/1985

    vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio, nonché ogni opera edilizia, fino all’adozione, da parte delle Regioni, dei piani territoriali paesistici

    La disposizione è stata richiamata nel decreto ministeriale quale parametro della ritenuta illegittimità del nulla-osta paesaggistico, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale profilo, avendo accolto la censura relativa alla tardività dell’annullamento.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico non copre i giudizi valutativi né le circostanze storiche non oggettivamente verificabili e suscettibili di percezione soggettiva; pertanto, la data di ricezione della documentazione indicata nel provvedimento non era assistita da fede privilegiata.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 per l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico ha natura perentoria e il suo rispetto deve essere verificato con riferimento all’esercizio del potere di annullamento.
  • Il termine per l’annullamento ministeriale decorre dalla ricezione della pratica completa della relativa documentazione al protocollo del Ministero, non dalla trasmissione della pratica agli organi periferici dell’amministrazione statale.
  • L’onere di provare la tempestività dell’annullamento ministeriale grava sull’amministrazione che ha esercitato il potere; la mera indicazione, nel provvedimento, della data di ricezione della documentazione, in assenza di riscontri protocollari o documentali, non è sufficiente.
  • La fede privilegiata dell’atto pubblico non si estende alle circostanze storiche non oggettivamente verificabili e percepite con margini di apprezzamento soggettivo, né ai giudizi valutativi contenuti nell’atto.
  • L’annullamento del provvedimento ministeriale che incide sul nulla-osta paesaggistico determina l’illegittimità derivata dell’atto comunale che, quale conseguenza necessitata, abbia annullato il titolo edilizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.