Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura esecutiva intrapresa da un creditore nei confronti del ricorrente. Nel corso del processo vi era stata una sentenza di merito dichiarata nulla per erronea declinatoria di competenza e poi un giudizio di rinvio, nel quale il Tribunale di Roma ha deciso nel merito: ha dichiarato invalida l’offerta reale depositata dal ricorrente nella procedura esecutiva e ha escluso il suo diritto al risarcimento dei danni per la procedura esecutiva attivata dal creditore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge per mancata condanna della compagnia assicuratrice, chiamata in causa e poi controricorrente, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea; ha sostenuto che il giudice di rinvio, pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicurazione, avrebbe omesso ogni pronuncia sulla domanda di rivalsa/manleva. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 93 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la distrazione delle spese di lite, anche dei gradi precedenti, in favore del difensore del creditore, assumendo che tale difensore assisteva la parte avversaria solo nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha specificamente indicato, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., se la domanda di rivalsa fosse stata tempestivamente riproposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché la censura non riguardava il quantum della liquidazione delle spese ma la spettanza della distrazione, con conseguente necessità di proporre l’impugnazione nei confronti del difensore e non della parte. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e con distrazione in favore del difensore antistatario del creditore; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione secondo il rito accelerato previsto dalla norma
art. 392 c.p.c.
richiamato per qualificare il giudizio di rinvio instaurato a seguito della precedente sentenza di cassazione
art. 366, n. 6, c.p.c.
impone l’indicazione specifica degli atti e dei fatti processuali rilevanti; la sua violazione rende inammissibile il motivo che non precisa la riproposizione della domanda di rivalsa
art. 346 c.p.c.
la domanda non accolta o non esaminata deve essere riproposta per non ritenersi rinunciata; la Corte evidenzia che il ricorrente non ha indicato se ciò sia avvenuto
art. 93 c.p.c.
la distrazione delle spese incide sulla spettanza in favore del difensore antistatario, non sul solo quantum della liquidazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato collegato all’esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone la mancata riproposizione di una domanda o eccezione nel grado di merito deve essere sorretta da una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Le domande o eccezioni non accolte o non esaminate nel grado di appello devono essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., altrimenti non possono essere utilmente fatte valere in cassazione.
- Se si contesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, l’impugnazione va proposta nei confronti del difensore e non della parte, poiché la censura riguarda la spettanza della distrazione e non il mero importo liquidato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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