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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura esecutiva intrapresa da un creditore nei confronti del ricorrente. Nel corso del processo vi era stata una sentenza di merito dichiarata nulla per erronea declinatoria di competenza e poi un giudizio di rinvio, nel quale il Tribunale di Roma ha deciso nel merito: ha dichiarato invalida l’offerta reale depositata dal ricorrente nella procedura esecutiva e ha escluso il suo diritto al risarcimento dei danni per la procedura esecutiva attivata dal creditore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge per mancata condanna della compagnia assicuratrice, chiamata in causa e poi controricorrente, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea; ha sostenuto che il giudice di rinvio, pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicurazione, avrebbe omesso ogni pronuncia sulla domanda di rivalsa/manleva. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 93 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la distrazione delle spese di lite, anche dei gradi precedenti, in favore del difensore del creditore, assumendo che tale difensore assisteva la parte avversaria solo nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha specificamente indicato, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., se la domanda di rivalsa fosse stata tempestivamente riproposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché la censura non riguardava il quantum della liquidazione delle spese ma la spettanza della distrazione, con conseguente necessità di proporre l’impugnazione nei confronti del difensore e non della parte. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e con distrazione in favore del difensore antistatario del creditore; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per qualificare il giudizio di rinvio instaurato a seguito della precedente sentenza di cassazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica degli atti e dei fatti processuali rilevanti; la sua violazione rende inammissibile il motivo che non precisa la riproposizione della domanda di rivalsa

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda non accolta o non esaminata deve essere riproposta per non ritenersi rinunciata; la Corte evidenzia che il ricorrente non ha indicato se ciò sia avvenuto

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese incide sulla spettanza in favore del difensore antistatario, non sul solo quantum della liquidazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato collegato all’esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone la mancata riproposizione di una domanda o eccezione nel grado di merito deve essere sorretta da una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Le domande o eccezioni non accolte o non esaminate nel grado di appello devono essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., altrimenti non possono essere utilmente fatte valere in cassazione.
  • Se si contesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, l’impugnazione va proposta nei confronti del difensore e non della parte, poiché la censura riguarda la spettanza della distrazione e non il mero importo liquidato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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