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Sentenza

Sentenza n. 4714/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023 nonché - per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.

Giustizia amministrativa202301205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di transito nel ruolo Ufficiali in categoria diversa dai medici, con ricostruzione retroattiva della carriera, riconoscimento figurativo degli oneri economici e facoltà di esercitare la professione sanitaria senza esclusività

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota del 18 aprile 2023 con cui la Direzione generale per il personale militare ha respinto la richiesta di transito nel ruolo Ufficiali ai sensi dell'art. 208 del Codice dell'ordinamento militare. Hanno domandato l'accertamento del diritto al nuovo inquadramento economico-giuridico, con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, riconoscimento figurativo dei relativi oneri, pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione, nonché la facoltà di svolgere fuori dall'orario di servizio la professione sanitaria senza carattere di esclusività. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità articolati contro il diniego.

La decisione

Dopo aver dichiarato con atti depositati il 27 maggio e il 18 settembre 2026 il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, tutti i ricorrenti, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego né le pretese di inquadramento e di pagamento degli arretrati. Il giudice ha rilevato che, in presenza dell'espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, il principio dispositivo impone una pronuncia conforme e preclude la decisione di merito. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Tenuto conto delle dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse depositate da tutte le parti attrici, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a,.

    La sopravvenuta perdita di interesse dichiarata dai ricorrenti comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, non può pronunciarsi sul merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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