Sentenza n. 9391/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - della titolarità in capo ai ricorrenti di idonee e tutt’ora vigenti autorizzazioni, rilasciate dall’intimata Amministrazione, al commercio su aree pubbliche per la tipologia “posti fissi alternati” in aree mercatali per il settore merceologico non alimentare; - dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in merito all’istanza del 30.12.2024, acquisita al protocollo dell’Ente n. QH/2024/0089447 del 31.12.2024 (doc. 1), con la quale i ricorrenti hanno richiesto l’adozione degli atti e/o provvedimenti necessari a risolvere le problematiche dai medesimi riscontrate nell’accesso al SUAP per l’espletamento, in via telematica, degli adempimenti connessi con l’esercizio della loro attività imprenditoriale, consistente nell’esercizio del commercio in aree mercatali secondo la tipologia dei “posti fissi alternati”; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad astenersi dal perpetrare comportamenti ostativi allo svolgimento delle attività commerciali dei ricorrenti e ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti necessari ad adeguare il sistema telematico SUAP in modo da consentire anche a questi ultimi l’accesso; nonché, ove occorra, per l’annullamento - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/32230 del 06/05/2025; - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/35416 dell’11/05/2023; - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/34522 dell’11/05/2023; nonché, con ricorso per motivi aggiunti notificato il primo dicembre 2025: per l’accertamento, - della titolarità in capo ai ricorrenti di idonee e tutt’ora vigenti autorizzazioni, rilasciate dall’intimata Amministrazione, al commercio su aree pubbliche per la tipologia “posti fissi alternati” in aree mercatali per il settore merceologico non alimentare; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad astenersi dal perpetrare comportamenti ostativi allo svolgimento delle attività commerciali dei ricorrenti e ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti necessari ad adeguare il sistema telematico SUAP in modo da consentire anche a questi ultimi l’accesso; nonché, ove occorra, per l’annullamento - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. n. QH/70743 del 03.10.2025, avente ad oggetto “operatori di commercio ambulante con la modalità dei posti fissi alternati nelle aree mercatali”, trasmessa via pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2025 che ha negato la validità dei titoli autorizzatori relativi ai posti fissi alternati
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto di essere titolari di autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2521/2013, per l'esercizio del commercio ambulante mediante posti fissi alternati in diverse aree mercatali. Hanno contestato il silenzio serbato sull'istanza del 30 dicembre 2024 e, con motivi aggiunti, la nota del 3 ottobre 2025, con cui l'Amministrazione ha affermato che i relativi titoli erano decaduti al 31 dicembre 2020 perché non ricompresi nei successivi provvedimenti di rinnovo. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della disciplina statale ed europea sul commercio su aree pubbliche, delle norme sulle proroghe delle concessioni e degli artt. 2, 19, 19-bis, 20, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, nonché della disciplina regolamentare capitolina. I ricorrenti hanno sostenuto che la determinazione del 2013 costituiva un valido titolo autorizzatorio, che l'Amministrazione aveva continuato a gestirlo e che non era stato adottato alcun formale provvedimento di revoca o annullamento. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, illogicità e discriminazione. Roma Capitale ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità delle censure, sostenendo che le precedenti comunicazioni del 2023 avessero già escluso la validità dei titoli, e nel merito ha affermato che le autorizzazioni erano cessate al 31 dicembre 2020 e non necessitavano di un atto di revoca o annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare dell'Amministrazione, qualificando la nota del 3 ottobre 2025 come atto di conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo. Dopo le comunicazioni del 2023, infatti, vi era stata una nuova istruttoria, un riesame della situazione e una nuova ponderazione degli interessi, anche attraverso incontri con gli operatori; la nota era quindi autonomamente impugnabile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la determinazione dirigenziale n. 2521/2013 costituisse il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio mediante posti fissi alternati. La determinazione aveva ricondotto tale modalità all'alveo delle rotazioni, disciplinate dalla normativa capitolina, condividendone caratteristiche essenziali quali la gestione dipartimentale, la turnazione periodica, l'assegnazione dei posteggi a una pluralità di operatori, gli orari, le limitazioni spaziali e le sanzioni. Il Tribunale ha quindi ritenuto applicabili anche a tali titoli le proroghe legislative succedutesi nel tempo per le concessioni di commercio su aree pubbliche. In particolare, ha considerato rilevanti le proroghe fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore proroga prevista dall'art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020, la disciplina dell'art. 11 l. 214/2023 fino al 31 dicembre 2025 e la successiva proroga tecnica capitolina fino al 31 dicembre 2026. La nota impugnata è stata pertanto annullata, poiché erroneamente aveva escluso la validità dei titoli solo perché i provvedimenti di rinnovo non menzionavano espressamente i posti fissi alternati. La domanda sul silenzio era stata già definita con precedente sentenza mediante cessazione della materia del contendere, a seguito dell'adozione della nota espressa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 114/1998
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina generale del commercio su aree pubbliche; il giudice ha ritenuto la determinazione del 2013 riconducibile al sistema delle concessioni e delle rotazioni per il commercio su area pubblica.
Direttiva 2006/123/CE
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del commercio su aree pubbliche; la decisione non sviluppa uno specifico esame della direttiva.
art. 70, comma 5, d.lgs. 59/2010
Richiamato nella ricostruzione dell'Intesa Stato-Regioni del 2012 quale antecedente normativo delle proroghe delle concessioni di posteggio.
art. 1, commi 1180 e 1181, l. 205/2017
proroga della scadenza delle concessioni per il commercio su area pubblica fino al 31.12.2020
La proroga è stata ritenuta applicabile anche ai titoli relativi ai posti fissi alternati, in quanto riconducibili alle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020
per la durata di 12 anni...con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda
Ha ulteriormente prorogato i termini delle concessioni aventi scadenza al 31 dicembre 2020; il giudice lo considera parte della sequenza normativa applicabile ai titoli controversi.
art. 11 l. 214/2023
le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025
La norma ha mantenuto la validità delle concessioni di commercio su aree pubbliche nelle more delle gare; il beneficio è stato ritenuto riferibile a tutti gli operatori, indipendentemente dalla tipologia di posteggio.
art. 117 c.p.a.
La domanda contro il silenzio è stata definita con precedente sentenza mediante cessazione della materia del contendere, a seguito dell'adozione del provvedimento espresso.
art. 15 DCC 35/2006
Disciplina le rotazioni alle quali la determinazione dirigenziale del 2013 ha ricondotto i posti fissi alternati, giustificando l'applicazione della medesima disciplina delle concessioni.
DD n. 2521/2013
Costituisce, secondo il TAR, il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree mercatali mediante posti fissi alternati.
Massime di principio
- Un atto successivo è di conferma in senso proprio, e quindi autonomamente impugnabile, quando sia preceduto da una nuova istruttoria, dal riesame della situazione e da una nuova ponderazione degli interessi; è invece meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando si limiti a richiamare o dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria e motivazione.
- Una determinazione amministrativa che disciplina una modalità particolare di commercio su aree pubbliche e la riconduce alle rotazioni può costituire titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, anche se non utilizza la medesima denominazione formale delle concessioni ordinarie.
- Le proroghe legislative previste per le concessioni di commercio su aree pubbliche si applicano anche ai titoli relativi a modalità particolari di posteggio quando tali titoli presentino le caratteristiche sostanziali delle concessioni e siano stati ricondotti dall'amministrazione alla medesima disciplina.
- L'amministrazione non può escludere la validità di titoli autorizzatori per il solo fatto che i successivi provvedimenti di rinnovo non li menzionino espressamente, quando quei titoli rientrino nella categoria sostanziale delle concessioni prorogate dalla legge.
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