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Direttiva 2006/118

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Normativa europea32006L0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/118/CE completa la disciplina della direttiva 2000/60/CE sulla protezione delle acque sotterranee, fissando criteri comuni per valutare il buono stato chimico, individuare le tendenze significative e durature all’aumento degli inquinanti e invertire tali tendenze. Introduce norme di qualità minime a livello UE per nitrati e pesticidi, mentre affida agli Stati membri la fissazione di valori soglia per gli altri inquinanti a rischio. Disciplina inoltre le misure da includere nei programmi di gestione e le possibili deroghe, con obbligo di recepimento entro il 16 gennaio 2009.

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento mediante norme di qualità, valori soglia, monitoraggio e misure di prevenzione/limitazione delle immissioni.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle acque sotterranee nel territorio degli Stati membri dell'Unione, nell'ambito della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque), con riferimento ai corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati come a rischio, nonché ai corpi idrici destinati all'estrazione di acqua potabile o al ravvenamento/accrescimento artificiale. Rilevano anche i corpi idrici sotterranei condivisi tra Stati membri o che attraversano confini con paesi terzi. Sono previste esclusioni e deroghe per talune immissioni, incluse quelle derivanti da scarichi diretti autorizzati, quantità trascurabili, eventi eccezionali, ravvenamento artificiale autorizzato e taluni interventi sulle acque superficiali, purché non siano compromessi gli obiettivi ambientali.

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La direttiva 2006/118/CE completa la direttiva 2000/60/CE con una disciplina specifica per la tutela delle acque sotterranee, considerate risorsa naturale preziosa e particolarmente vulnerabile. L'impianto della direttiva mira a garantire una protezione coerente a livello dell'Unione, attraverso criteri comuni per la valutazione del buono stato chimico, la fissazione di valori soglia nazionali e misure di prevenzione o limitazione delle immissioni di inquinanti.

Finalità e coordinamento con la direttiva quadro acque

La direttiva attua l'articolo 17 della direttiva 2000/60/CE e si colloca nel quadro della politica europea delle acque. Gli obiettivi centrali sono:

  • prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee;
  • evitare il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;
  • assicurare la protezione delle acque destinate al consumo umano;
  • favorire la coerenza con gli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva quadro acque.

I considerando evidenziano in particolare la necessità di proteggere gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee, di ridurre il trattamento necessario per produrre acqua potabile e di mantenere la continuità della tutela già garantita dalla direttiva 80/68/CEE fino alla sua abrogazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei, con particolare attenzione a quelli:

  • identificati come a rischio;
  • utilizzati o destinati all'estrazione di acqua potabile;
  • condivisi tra più Stati membri;
  • che superano i confini della Comunità;
  • interessati da ravvenamento o accrescimento artificiale.

La disciplina riguarda sia inquinanti puntuali sia diffusi, e distingue tra sostanze pericolose, da prevenire nelle immissioni, e altri inquinanti, da limitare. Restano inoltre rilevanti alcune esclusioni: non rientrano nel concetto di inquinamento gli elevati livelli naturalmente presenti o le variazioni temporanee e limitate nello spazio non assimilabili a un'intrusione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 introduce definizioni operative decisive per l'applicazione della direttiva:

  • norma di qualità delle acque sotterranee: concentrazione di un inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore che non deve essere superata per proteggere salute umana e ambiente;
  • valore soglia: norma di qualità stabilita dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3;
  • tendenza significativa e duratura all'aumento: aumento ambientalmente e statisticamente significativo delle concentrazioni che richiede inversione;
  • immissione di inquinanti: introduzione diretta o indiretta di origine antropica nelle acque sotterranee;
  • concentrazione di fondo: concentrazione in assenza di alterazioni antropogeniche o con alterazioni estremamente limitate;
  • livello di base: valore medio misurato almeno negli anni di riferimento 2007 e 2008, o nel primo periodo disponibile per sostanze individuate dopo tali anni.

Criteri di valutazione dello stato chimico

L'articolo 3 stabilisce che la valutazione del buono stato chimico deve basarsi su due pilastri:

  • le norme di qualità dell'allegato I;
  • i valori soglia fissati dagli Stati membri secondo l'allegato II.

I valori soglia possono essere determinati a livello nazionale, di distretto idrografico, di parte di distretto internazionale o di singolo corpo/gruppo di corpi idrici sotterranei. Per i corpi condivisi tra Stati membri o che attraversano confini, la loro fissazione deve avvenire in coordinamento con gli altri Stati interessati; analogamente, per i corpi che superano il confine dell'Unione occorre coordinamento con i paesi terzi interessati.

Entro il 22 dicembre 2008 gli Stati membri devono fissare per la prima volta i valori soglia. Tutti i valori soglia devono poi essere pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri devono inoltre rivedere e aggiornare l'elenco dei valori soglia quando nuove informazioni rendano necessario aggiungere, modificare o rimuovere soglie; la Commissione deve pubblicare entro il 22 dicembre 2009 una relazione basata sui dati trasmessi dagli Stati membri.

Norme di qualità dell'allegato I

L'allegato I contiene le norme di qualità minime comuni a livello UE per i fini della direttiva. Le soglie principali sono:

  • nitrati: 50 mg/l;
  • sostanze attive nei pesticidi, compresi metaboliti, prodotti di degradazione e reazione:
    • 0,1 μg/l per singolo pesticida;
    • 0,5 μg/l complessivi.

L'allegato precisa che l'applicazione di tali norme per i pesticidi non pregiudica le procedure di valutazione del rischio previste dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. Inoltre, se in un corpo idrico sotterraneo tali norme rischiano di impedire il conseguimento degli obiettivi per i corpi idrici superficiali connessi o di causare danni significativi agli ecosistemi terrestri dipendenti, gli Stati membri devono fissare valori soglia più severi.

Valori soglia: contenuto e criteri di fissazione

L'allegato II disciplina la metodologia per la fissazione dei valori soglia. Gli Stati membri devono stabilire soglie per tutti gli inquinanti e gli indicatori che, nella caratterizzazione svolta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, rendono un corpo idrico sotterraneo a rischio di non raggiungere il buono stato chimico.

Nella fissazione dei valori soglia occorre considerare, tra l'altro:

  • l'interazione con ecosistemi acquatici associati e terrestri dipendenti;
  • l'interferenza con usi legittimi presenti o futuri delle acque sotterranee;
  • tutti gli inquinanti che caratterizzano il corpo come a rischio;
  • le caratteristiche idrogeologiche, inclusi i livelli di fondo e il bilancio idrico;
  • origine, presenza naturale, tossicologia, diffusione, persistenza e potenziale di bioaccumulo delle sostanze.

L'elenco minimo degli inquinanti da prendere in considerazione comprende:

  • arsenico, cadmio, piombo, mercurio;
  • ammonio, cloruro, solfato;
  • tricloroetilene, tetracloroetilene;
  • conduttività, come parametro indicatore di intrusioni saline o di altro tipo.

Valutazione dello stato chimico e superamenti localizzati

L'articolo 4 descrive la procedura per stabilire se un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei sia in buono stato chimico. La classificazione positiva è possibile quando:

  • sono rispettate le condizioni della tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE; oppure
  • non sono superate, in nessun punto di monitoraggio, le norme di qualità dell'allegato I e i valori soglia; oppure
  • un superamento in uno o più punti è giustificato da un'appropriata indagine ai sensi dell'allegato III che escluda rischi ambientali significativi e confermi anche il rispetto delle condizioni per gli usi umani e, per i corpi rilevanti, dei requisiti dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE.

Se il buono stato chimico è riconosciuto nonostante superamenti localizzati, gli Stati membri devono adottare misure per proteggere ecosistemi acquatici, ecosistemi terrestri e usi umani dipendenti dalla parte del corpo idrico interessata.

La valutazione deve essere basata su una rete di monitoraggio rappresentativa e i risultati devono essere sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici, con spiegazione del modo in cui sono stati considerati eventuali superamenti localizzati.

Monitoraggio, indagini e rappresentazione cartografica

L'allegato III precisa la metodologia di indagine quando si verificano superamenti delle soglie. Le valutazioni devono tener conto:

  • delle informazioni raccolte nella caratterizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE;
  • dei risultati della rete di monitoraggio;
  • di ogni altra informazione pertinente, inclusa la media annua aritmetica dei contaminanti nei punti di monitoraggio rispetto alle norme di qualità e ai valori soglia.

Per verificare l'impatto dei superamenti, gli Stati membri devono esaminare l'estensione del corpo idrico interessata e, in particolare, gli effetti sull'ambiente, sulle acque superficiali connesse, sugli ecosistemi terrestri e sulle acque captate per consumo umano.

Lo stato chimico deve essere rappresentato su mappe, indicando ove possibile anche i punti di monitoraggio in cui norme di qualità o valori soglia risultano superati.

Tendenze significative e durature all'aumento

L'articolo 5 impone agli Stati membri di individuare le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei a rischio e di determinare i punti di partenza per l'inversione della tendenza secondo l'allegato IV.

La direttiva richiede che:

  • il monitoraggio sia progettato per rilevare le tendenze con sufficiente anticipo;
  • si utilizzino metodi statistici affidabili e comparabili;
  • si tenga conto delle caratteristiche temporali e idrogeologiche del corpo idrico;
  • l'analisi delle serie temporali consenta di distinguere la tendenza dalla variabilità naturale.

Le tendenze da invertire sono quelle che presentano un rischio significativo per la qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico. Nei piani di gestione deve essere indicato come sono state determinate le tendenze e la ragione dei punti di partenza; sono previste anche valutazioni supplementari per i pennacchi di inquinamento, soprattutto da fonti puntuali e terreni contaminati.

L'allegato IV fissa il criterio generale del 75% dei valori parametrici delle norme di qualità e dei valori soglia come punto di avvio delle misure di inversione, salvo esigenze di intervento anticipato, impossibilità tecnica di rilevazione al 75% o giustificazione di un punto successivo senza ritardi sugli obiettivi ambientali. Per le attività rientranti nella direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza deve essere coerente con tale direttiva e con gli obiettivi ambientali della direttiva quadro acque.

Misure da inserire nei programmi di misure e deroghe

L'articolo 6 impone che i programmi di misure dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE includano:

  • tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee;
  • tutte le misure necessarie a limitare le immissioni di altri inquinanti in modo da evitare deterioramenti e tendenze crescenti.

Nell'individuazione delle sostanze pericolose gli Stati membri devono considerare, in particolare, quelle elencate nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE. Le misure devono tenere conto delle migliori pratiche e, se possibile, delle migliori tecniche disponibili.

Sono possibili esenzioni per alcune immissioni, tra cui:

  • scarichi diretti autorizzati;
  • immissioni in quantità e concentrazioni tali da non comportare rischi attuali o futuri;
  • conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali imprevedibili;
  • ravvenamento o accrescimento artificiale autorizzato;
  • immissioni tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza rischi per la salute o l'ambiente, o con oneri sproporzionati;
  • alcuni interventi sulle acque superficiali per mitigare inondazioni e siccità o per la gestione delle acque e delle vie navigabili, se eseguiti secondo le norme e senza compromettere gli obiettivi ambientali.

Le esenzioni sono ammissibili solo se esiste un monitoraggio adeguato; le autorità competenti devono tenere un inventario delle deroghe.

Disposizioni transitorie e continuità con la vecchia disciplina

L'articolo 7 prevede una fase transitoria tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013: durante tale periodo, ogni nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE deve tener conto dei requisiti degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2006/118/CE. Ciò assicura continuità normativa fino all'abrogazione della direttiva 80/68/CEE dal 22 dicembre 2013.

Aggiornamenti tecnici, revisione e controllo della Commissione

L'articolo 8 consente l'aggiornamento tecnico di alcuni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico tramite procedura di regolamentazione con controllo. L'articolo 10 prevede una revisione degli allegati I e II da parte della Commissione entro il 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni, con eventuali proposte legislative di modifica.

La Commissione, nella revisione, deve considerare i risultati dei programmi di controllo, della ricerca comunitaria e delle raccomandazioni di soggetti istituzionali e di settore. L'articolo 11 prevede poi una valutazione complessiva del funzionamento della direttiva nel quadro della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

Recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 12 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 16 gennaio 2009. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

L'articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 14 indica gli Stati membri come destinatari.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la necessità di verificare i piani di gestione dei bacini idrografici e i valori soglia applicabili sul territorio nazionale;
  • l'incidenza su autorizzazioni, scarichi, attività agricole, gestione di siti contaminati e interventi idraulici;
  • i raccordi con la disciplina sulle acque potabili, sui nitrati, sui pesticidi e sui biocidi;
  • la gestione delle deroghe e della documentazione di monitoraggio;
  • il coordinamento transfrontaliero nei distretti internazionali o nei corpi idrici condivisi.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine significativo nella scelta dei valori soglia, del livello territoriale di fissazione e delle modalità attuative, ma vincola al raggiungimento dei risultati ambientali minimi e alla pubblicazione nei piani di gestione, con obblighi puntuali di monitoraggio, coordinamento e revisione periodica.

Disposizioni principali

Obiettivo e rapporto con la direttiva quadro acque

L'articolo 1 stabilisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. La direttiva integra le misure già previste dalla direttiva quadro per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, la norma di qualità delle acque sotterranee, il valore soglia, la tendenza significativa e duratura all'aumento, l'immissione di inquinanti, la concentrazione di fondo e il livello di base, quest'ultimo collegato ai dati di monitoraggio del 2007-2008 o, per sostanze individuate successivamente, al primo periodo con dati rappresentativi.

Criteri per il buono stato chimico e valori soglia

L'articolo 3 impone agli Stati membri di valutare lo stato chimico usando le norme di qualità dell'allegato I e i valori soglia stabiliti secondo l'allegato II. I valori soglia possono essere fissati a livello nazionale, di distretto idrografico, di parte del distretto internazionale o di corpo/gruppo di corpi idrici sotterranei; per i corpi condivisi o transfrontalieri è richiesto coordinamento con gli altri Stati membri o con paesi terzi. La prima fissazione dei valori soglia deve avvenire entro il 22 dicembre 2008; essi vanno pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione basata sulle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Procedura di valutazione dello stato chimico

L'articolo 4 disciplina quando un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico: conformità alla tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, oppure assenza di superamenti nei punti di monitoraggio delle norme di qualità e dei valori soglia, oppure superamenti localizzati compensati da un'indagine conforme all'allegato III che escluda rischi ambientali significativi e rispetti anche i requisiti per le acque destinate al consumo umano. Se il buono stato è riconosciuto nonostante superamenti locali, gli Stati membri devono adottare misure di tutela per gli ecosistemi e gli usi umani dipendenti dalla parte interessata del corpo idrico.

Tendenze significative e durature e inversione di tendenza

L'articolo 5 obbliga gli Stati membri a individuare le tendenze significative e durature all'aumento nei corpi idrici a rischio e a determinarne i punti di partenza per l'inversione secondo l'allegato IV. Le tendenze che comportano rischi significativi per ecosistemi, salute umana o usi legittimi devono essere invertite tramite i programmi di misure dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Nei piani di gestione deve essere sintetizzato il metodo seguito e le ragioni dei punti di partenza; sono previste anche valutazioni supplementari per i pennacchi di inquinamento provenienti da fonti puntuali o terreni contaminati.

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti

L'articolo 6 richiede che i programmi di misure includano, da un lato, tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose e, dall'altro, le misure per limitare le immissioni di altri inquinanti in modo da evitare deterioramenti o tendenze crescenti. Gli Stati membri devono considerare le migliori pratiche e le migliori tecniche disponibili e, ove tecnicamente possibile, le immissioni diffuse. Sono elencate deroghe per scarichi diretti autorizzati, quantità troppo piccole per generare rischi, eventi eccezionali, ravvenamento artificiale autorizzato, impossibilità tecnica di prevenzione/limitazione senza rischi o oneri sproporzionati e taluni interventi sulle acque superficiali, purché vi sia monitoraggio adeguato. Le autorità competenti tengono un inventario delle esenzioni.

Disposizioni transitorie e continuità con la direttiva 80/68/CEE

L'articolo 7 prevede che, nel periodo tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013, ogni nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tenga conto dei requisiti degli articoli 3, 4 e 5 della nuova direttiva, così da assicurare continuità di tutela fino all'abrogazione della direttiva 80/68/CEE al 22 dicembre 2013.

Adeguamenti tecnici, revisione e valutazione

L'articolo 8 consente modifiche tecniche degli allegati II, III e IV secondo la procedura di regolamentazione con controllo; l'articolo 10 impone alla Commissione di rivedere gli allegati I e II entro il 16 gennaio 2013 e poi ogni sei anni. L'articolo 11 stabilisce che la relazione della Commissione prevista dalla direttiva 2000/60/CE includa una valutazione del funzionamento della presente direttiva rispetto alla restante normativa ambientale.

Recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 12 impone agli Stati membri di adottare entro il 16 gennaio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l'articolo 14 indica gli Stati membri come destinatari.

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