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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36451/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che confermava la condanna per rapina aggravata, deducendo la nullità assoluta del procedimento sub procedimento celebrato il 03/04/2023 davanti al G.U.P., relativo alla valutazione della richiesta condizionata di giudizio abbreviato avanzata dopo il decreto di giudizio immediato. Denuncia l'assenza personale dell'imputato all'udienza (pur avendo chiesto di presenziare), l'assenza di una formale dichiarazione di rinuncia, la mancata predisposizione dell'ordine di traduzione o del collegamento in videoconferenza dalla Casa circondariale, e l'assenza del difensore di fiducia (con nomina di difensore d'ufficio privo di procura speciale). Per effetto di ciò il G.U.P. avrebbe revocato la richiesta di abbreviato e rimesso le parti al dibattimento ordinario, privando l'imputato della riduzione di pena prevista dal rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'udienza del 03/04/2023 rientrasse nel subprocedimento previsto dall'art. 458 c.p.p. (fissata per valutare la richiesta di abbreviato nel giudizio immediato) e non costituisse un'udienza dibattimentale; di conseguenza la mancata partecipazione dell'imputato non determina una nullità assoluta e insanabile ma una nullità di ordine generale suscettibile di sanatoria (ad es. mediante nuova richiesta di abbreviato o per mancata deduzione specifica davanti al giudice del dibattimento). Poiché la censura è stata proposta per la prima volta in Cassazione e la nullità era già sanata nel prosieguo del processo, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come norma collegata alle nullità processuali; la Corte non ha ritenuto che dalla violazione richiamata discendesse una nullità assoluta nel caso di specie.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presunti vizi di nullità; la Corte ha ritenuto che la fattispecie riguardasse una nullità di ordine generale e quindi sanabile.

  • art. 458, comma 2 e comma 2-ter, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'udienza in questione è quella prevista dall'art. 458 per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato; il provvedimento che scaturisce non è un rinvio a giudizio ma la rimessione delle parti al giudice di dibattimento. In questo ambito la mancata partecipazione non produce automaticamente nullità assoluta.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato perché in udienza, per l'assenza del difensore di fiducia, fu nominato un difensore d'ufficio ex art.97(4); la Corte osserva che il difensore d'ufficio era privo di procura speciale ma ha comunque insistito nella domanda di abbreviato.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione dell'imputato a un'udienza volta solo a decidere la richiesta di giudizio abbreviato (art. 458 c.p.p.) non comporta automaticamente una nullità assoluta: si tratta, di norma, di una nullità di ordine generale suscettibile di sanatoria.
  • È fondamentale distinguere tra l'udienza dibattimentale e le udienze del subprocedimento previste per il giudizio abbreviato nell'ambito del giudizio immediato: le regole di sanatoria e le conseguenze processuali possono differire.
  • Se il detenuto intende partecipare a un'udienza, occorre attivare tempestivamente gli strumenti necessari (ordine di traduzione, disposizione della videoconferenza) e documentare ogni rinuncia espressa; la difesa deve preservare prova e formale evidenza di tali istanze.
  • La mancata deduzione tempestiva della censura in favore del giudice del dibattimento o in gradi processuali precedenti può determinare la perdita del motivo e la sua inammissibilità in Cassazione: eccepire tardi una nullità sanabile è rischioso.
  • Quando il difensore di fiducia è assente e viene nominato difensore d'ufficio, è opportuno chiarire tempestivamente i poteri (procura speciale) e reiterare eventuali istanze per evitare effetti pregiudizievoli sulla scelta del rito.
  • Per preservare la possibilità del rito abbreviato condizionato in caso di giudizio immediato, il difensore deve porre in essere tutte le iniziative procedurali necessarie e, in caso di omissioni dell'ufficio, sollevare immediatamente l'eccezione nel corso del procedimento.

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