Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27909/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili ai sensi dell’art. 97 del TUIR, rideterminando una maggiore IRES oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che le operazioni di factoring non rientrassero nella disciplina del limite di deducibilità; la CTR, su appello dell’Ufficio, aveva invece riformato la decisione e rigettato il ricorso della contribuente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma in prossimità dell’udienza ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193/2016, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l’Agenzia delle entrate ha aderito all’istanza e il Pubblico ministero ha chiesto l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa alla definizione agevolata, ritenendo dimostrata la correlazione tra l’avviso di accertamento impugnato e la cartella di pagamento oggetto di definizione. In considerazione dell’adesione dell’amministrazione finanziaria, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate per la ratio di favore della disciplina condonistica e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione è dipesa da fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 97 Tuir

    richiamato come norma ratione temporis vigente sul limite di deducibilità degli interessi passivi, posto a base dell’accertamento fiscale

  • art. 6, d.l. n. 193/2016

    richiamato quale base della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, con effetti estintivi del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

    non applicato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l’estinzione è dipesa da motivi sopravvenuti

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012

    norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente documenta l’avvenuta definizione agevolata della controversia e risulta la corrispondenza tra l’atto impugnato e il carico definito, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, soprattutto se vi aderisce anche la controparte.
  • L’estinzione del giudizio per effetto di una definizione sopravvenuta esclude la decisione sul merito delle censure già proposte.
  • In caso di estinzione determinata da una procedura condonistica o agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della finalità di favore della disciplina applicata.
  • Se l’estinzione del processo dipende da fatti sopravvenuti e non dall’esito sfavorevole dell’impugnazione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.