Cassazione Civile, Ordinanza n. 27909/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili ai sensi dell’art. 97 del TUIR, rideterminando una maggiore IRES oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che le operazioni di factoring non rientrassero nella disciplina del limite di deducibilità; la CTR, su appello dell’Ufficio, aveva invece riformato la decisione e rigettato il ricorso della contribuente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma in prossimità dell’udienza ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193/2016, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l’Agenzia delle entrate ha aderito all’istanza e il Pubblico ministero ha chiesto l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa alla definizione agevolata, ritenendo dimostrata la correlazione tra l’avviso di accertamento impugnato e la cartella di pagamento oggetto di definizione. In considerazione dell’adesione dell’amministrazione finanziaria, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate per la ratio di favore della disciplina condonistica e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione è dipesa da fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 97 Tuir
richiamato come norma ratione temporis vigente sul limite di deducibilità degli interessi passivi, posto a base dell’accertamento fiscale
art. 6, d.l. n. 193/2016
richiamato quale base della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, con effetti estintivi del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
non applicato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l’estinzione è dipesa da motivi sopravvenuti
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012
norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta l’avvenuta definizione agevolata della controversia e risulta la corrispondenza tra l’atto impugnato e il carico definito, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, soprattutto se vi aderisce anche la controparte.
- L’estinzione del giudizio per effetto di una definizione sopravvenuta esclude la decisione sul merito delle censure già proposte.
- In caso di estinzione determinata da una procedura condonistica o agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della finalità di favore della disciplina applicata.
- Se l’estinzione del processo dipende da fatti sopravvenuti e non dall’esito sfavorevole dell’impugnazione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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